Rapporto OPSP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 7 pagine
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Art.8 Disposizione transitoria
In virtù dell’articolo 15 i termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della nuova legge restano immutati.
Art. 9 Entrata in vigore
L’entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale. In virtù dell’articolo 37 capoverso 2 LPSP la legge sulla protezione degli stemmi e la presente ordinanza entrano in vigore contemporaneamente alle modifiche della legge sulla protezione dei marchi.
4. Ripercussioni
Come esposto in dettaglio nell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) nel messaggio relativo al progetto «Swissness»8, la revisione della legge sulla protezione degli stemmi ha lo scopo di eliminare l’attuale diversità di trattamento tra merci e servizi. Mentre oggi è vietato apporre la croce svizzera persino sui prodotti svizzeri, il suo uso è permesso per i servizi. Tale diversità di trattamento, d’altronde non rispettata nella prassi, non è giustificata in considerazione del fatto che la croce svizzera è, dal punto di vista pubblicitario, l’indicazione di provenienza svizzera più prestigiosa. In futuro la bandiera e la croce svizzere potranno essere usate da tutti coloro che soddisfano le condizioni d’uso della designazione «Svizzera», non soltanto in riferimento a servizi, bensì anche in rapporto a prodotti.
Attraverso le disposizioni dell’ordinanza, s’intende concretizzare ulteriormente le direttive definite nella legge.
4.1 Finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Tutte le spese supplementari che le nuove disposizioni della legge sulla protezione degli stemmi portano con sé, in particolare le spese per l’esecuzione generale così come la creazione e la gestione dell’elenco elettronico dei segni pubblici protetti, sono a carico dell’IPI. Poiché l’IPI è autonomo dal punto di vista economico-aziendale (cfr. articolo 1 LIPI9), le nuove attività non hanno ripercussioni sulle finanze della Confederazione.
In riferimento all’intervento delle autorità doganali si può rinviare alle corrispondenti spiegazioni nel messaggio (cfr. pag. 7535), poiché in questo ambito non risulta alcuna modifica delle disposizioni esecutive.
4.2 Finanziarie e sull’effettivo del personale per i Comuni e i Cantoni
Già oggi il perseguimento degli abusi compete ai Cantoni. In virtù delle nuove disposizioni la croce svizzera potrà essere usata per i prodotti svizzeri. In futuro molti casi per cui sino ad oggi i Cantoni avrebbero dovuto intervenire d’ufficio diventeranno superflui. Pertanto non si prevedono oneri supplementari.
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Cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e di una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 18 novembre 2009; pag. 7535 segg.
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