Rapporto OPSP
Consultazione 2014/82: Ordinanze di esecuzione concernenti la nuova legislazione «Siwssness» · 7 pagine
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Art.2 Lingue delle richieste inviate all’IPI
Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione conformemente al capoverso 1 (cfr. articolo 70 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19994). La lingua scelta dalla deponente è al contempo la lingua del procedimento.
Di principio anche i documenti probatori devono essere tradotti in una lingua ufficiale (capoverso 2). Tuttavia l’IGI può accettarli anche nella lingua originale se detti documenti possono essere facilmente letti e compresi.
Se la traduzione o l’attestazione dell’esattezza di un documento probatorio richiesta dall’IPI non viene presentata entro il termine stabilito, il documento probatorio in questione non è preso in considerazione. Nei casi in cui le circostanze lo richiedano, l’IPI può pretendere anche un’attestazione relativa all’esattezza della traduzione.
Art. 3 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti
L’articolo 18 LPSP prevede che, in quanto organo d’esecuzione della Confederazione nel settore della protezione degli stemmi, l’IPI gestisca un elenco elettronico dei segni pubblici svizzeri ed esteri. Con tale elenco s’intende registrare i segni pubblici protetti in Svizzera. Essenzialmente lo scopo della semplice banca dati consiste nel fornire un’informazione generale e favorire la trasparenza. Ognuno, infatti, può farsi un quadro dei segni pubblici dei Cantoni (tra cui rientrano anche i segni pubblici dei distretti, dei circoli e dei comuni; cfr. art. 18 cpv. 3 LPSP) mediante una semplice consultazione della banca dati. Se un segno figura nell’elenco, si crea una presunzione confutabile, che si tratti di un segno pubblico. La protezione di un segno pubblico che non è contenuto nell’elenco deve essere invece dimostrata in virtù della rispettiva norma. L’elenco non è legalmente vincolante. Gli stemmi e gli emblemi esteri che godono della protezione in virtù dell’articolo 6terdella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP; riveduta a Stoccolma il 14 luglio 19675) e che sono stati notificati alla Svizzera, vengono pubblicati indipendentemente dall’elenco come avviene già attualmente. Nonostante detta pubblicazione, per terzi non è facile individuare quali siano i segni esteri protetti in Svizzera. Con l’elenco s’intende creare, per motivi di trasparenza, una lista di tutti i segni pubblicati in Svizzera liberamente accessibile a tutti.
L’articolo 3 illustra in dettaglio i dati che sono indicati nell’elenco.
Art. 4 Informazioni sul contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti
Chiunque può accedere all’elenco per prenderne visione. In virtù dell’articolo 4 l’IPI fornisce informazioni circa il contenuto dell’elenco, qualora queste informazioni non risultino dalla consultazione dell’elenco.
Art. 5 Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero. La disposizione autorizza l’Amministrazione delle dogane a procedere contro la merce contrassegnata illecitamente con uno stemma pubblico o altri segni pubblici. L’intervento si riferisce anche al deposito di merce in un deposito doganale oppure in un deposito franco doganale, a cui è fatto esplicitamente riferimento nell’ordinanza.
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RS 101
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