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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine
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Strategia Lupo UFAM 2014
ter
Art. 10
1
Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM promuove le misure seguenti:
a. l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame;
b. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.
2
Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l’UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.
3
L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.
4
I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.
5
L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono alle autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.
quater
Art. 10
1
L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.
2
L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:
a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame;
c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti; e
bis
d. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.
Art. 11
1
…
2
Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici.
Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pa-
gamenti diretti, OPD; RS 910.13)
Allegato 2 Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo
1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili
agli animali al pascolo:
a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
d. le fasce detritiche e le giovani morene;
e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.