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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine

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Strategia Lupo UFAM 2014

3

La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.

Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvati-

ci (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

Art. 4

1

Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

a. nocciono al proprio biotopo;

b. mettono in pericolo la diversità delle specie;

c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;

d. mettono gravemente in pericolo le persone;

e. propagano epizoozie;

f. …

g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.

2

Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:

a. l’entità dell’effettivo;

b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;

c. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;

d. le misure di prevenzione dei danni adottate;

e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;

f. la situazione della rigenerazione nel bosco.

3

Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

4

….

Art. 10

1

La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:

a. l’80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;

2

I Cantoni determinano l’entità e la causa dei danni da selvaggina.

3

La Confederazione partecipa al risarcimento solamente se i Cantoni si assumono i costi rimanenti.

4

La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati. 5

L’UFAM può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

bis

Art. 10

L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;

b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;

c. la promozione di misure di prevenzione;

d. l’accertamento di danni e di pericoli;

e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;

f. la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;

g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;

h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali.