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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine
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Strategia Lupo UFAM 2014
Allegato 4 Stato: 2 giugno 2014
Basi per la valutazione dell’abbattimento di lupi che causano danni da parte della commissione intercantonale (art. 12 cpv. 2 LCP)
La commissione intercantonale (CIC) formula una raccomandazione sul rilascio dell’autorizzazione di abbattimento all’attenzione del Cantone interessato basandosi sui seguenti documenti, che comprendono almeno i dati elencati:
• rapporto del Cantone sul monitoraggio degli effettivi del lupo: prove dirette e indirette nel relativo
sottocompartimento o compartimento principale (verbale del guardacaccia). Eventuali analisi del DNA devono essere allegate al verbale. Esse non costituiscono tuttavia un criterio per un’eventuale decisione di abbattimento;
• rapporto del Cantone sulle circostanze degli eventi dannosi: data, luogo, ora, numero di animali da
reddito predati, feriti ed eventualmente dispersi, numero presunto o dimostrato di lupi secondo il sesso, condizioni particolari, altro (verbale delle predazioni). Se del caso può essere richiesta una perizia veterinaria sullo stato di salute del bestiame, ma non è obbligatorio;
• rapporto della Coordinazione nazionale protezione greggi sulle misure di protezione del bestiame
adottate: cosa è stato fatto quando e dove per prevenire i danni, qual è stato l’effetto delle misure, perché non sono eventualmente state adottate possibili misure, condizioni particolari, altro;
• rapporto dell’organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame sull’impiego di cani da
protezione del bestiame: i cani da protezione del bestiame sono stati tenuti e impiegati conformemente alla legislazione e ai criteri delle direttive dell’UFAM? Il settore d’impiego dei cani da protezione del bestiame è stato delimitato correttamente ed è stato adempiuto l’obbligo di diligenza nell’impiego dei cani da protezione del bestiame? Condizioni particolari, altro;
• tutti i rapporti devono pervenire per iscritto a tutti i membri almeno un giorno prima della riunione
della CIC. In caso di ricorso, questi rapporti sono considerati documenti da pubblicare.
La commissione intercantonale tiene inoltre conto dei seguenti punti:
• Presenza di femmine
In caso di presenza dimostrata o presunta, in linea di massima occorre rinunciare ad abbattimenti dal 1° aprile al 31 luglio (periodo di riproduzione e di allevamento dei cuccioli).
• Zone prioritarie per la fauna ai sensi del diritto federale
Secondo il diritto federale sulla caccia, nelle bandite federali come pure nelle riserve di uccelli acquatici e migratori gli abbattimenti sono vietati.
• Potenziale di ulteriori danni e altre misure ipotizzabili, oltre all’abbattimento, ad esempio lo scarico an-
ticipato degli alpi verso la fine della stagione.