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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine
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Strategia Lupo UFAM 2014
di protezione all’interno dell’home range del branco (conformemente all’aiuto all’esecuzione Bosco e selvaggina dell’UFAM).
Un intervento di regolazione di un branco di lupi è possibile solo negli anni in cui il branco si riproduce. Il numero massimo di lupi abbattibili corrisponde alla metà dei cuccioli nati durante lo stesso anno.
In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali predati, diminuzione del numero di capi cacciati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione degli altri Cantoni del compartimento principale e dell’UFAM, ad esempio in caso di branchi che durante un anno non si riproducono.
Gli abbattimenti di regolazione devono essere effettuati tra il 1° settembre e il 30 novembre. In casi giustificati, l’autorizzazione di abbattimento può essere prorogata fino al 31 marzo dell’anno successivo, previa approvazione dell’UFAM. Gli abbattimenti devono colpire i cuccioli dell’anno in corso, sotto la guida dell’amministrazione cantonale della caccia. Abbattimenti di singoli lupi effettuati dell’home range del branco secondo il capitolo 4.5 dal 1° aprile vanno computati nel contingente di abbattimento.
Per abbattere il lupo, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un’autorizzazione di caccia. Nei limite del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.
I Cantoni proseguono insieme all’UFAM il monitoraggio anche durante il periodo di validità dell’autorizzazione di abbattimento.
4.7 Lupi feriti, ammalati e trovati morti
I lupi chiaramente feriti o ammalati possono essere abbattuti dai guardacaccia (art. 8 LCP).
Tutti i lupi morti (trovati morti, abbattuti, uccisi illegalmente) devono essere immediatamente ed integralmente inviati all’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI), dove sarà effettuata una diagnosi. I Cantoni decidono in merito al successivo impiego delle carcasse.
5 Disposizioni finali
La strategia e gli allegati sono riveduti e adattati periodicamente alla luce delle nuove conoscenze ed esperienze.
Data: Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)
Il direttore
Bruno Oberle