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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine
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Strategia Lupo UFAM 2014
In casi eccezionali giustificati, i Cantoni possono adattare opportunamente i criteri (numero di animali predati, intervallo di tempo, perimetro dei danni) alle condizioni locali e regionali, previa approvazione degli altri Cantoni del compartimento principale e dell’UFAM.
In caso di danni a bestiame grosso (bovini, equini), i Cantoni decidono, d’intesa con l’UFAM, se abbattere il lupo nel singolo caso, finché non saranno definite le direttive per il rilascio di autorizzazioni di abbattimento per singoli lupi che causano danni di questo tipo.
Per abbattere il lupo, il servizio cantonale competente incarica organi di sorveglianza o titolari di un’autorizzazione di caccia. Nei limiti del possibile, i Cantoni danno la preferenza ai guardacaccia statali.
Spesso è molto difficile e dispendioso attribuire i danni a un determinato individuo o è addirittura impossibile identificare inequivocabilmente l’individuo responsabile dei danni sul terreno. Per poter abbattere con una probabilità di errore minima l’animale responsabile dei danni o un esemplare del branco che ha causato i danni, l’uccisione deve avvenire all’interno di una determinata zona di abbattimento (cfr. allegato 3). Poiché l’abbattimento serve a impedire altri danni, la zona di abbattimento va adattata al territorio in cui si trovano gli animali da reddito minacciati nel corrispondente periodo dell’anno.
La validità dell’autorizzazione di abbattimento va limitata al massimo a 60 giorni. In caso di nuovi danni, può essere prorogata (al massimo fino a 30 giorni dopo l’ultimo danno). L’autorizzazione di abbattimento corrisponde alla delega di un compito federale e va comunicata alle organizzazioni legittimate a ricorrere.
I Cantoni proseguono insieme all’UFAM il monitoraggio anche durante il periodo di validità dell’autorizzazione di abbattimento.
4.6 Regolazione degli effettivi del lupo
Previa approvazione dell’UFAM, il Cantone può ordinare la regolazione degli effettivi del lupo in un compartimento o in sue parti, se branchi di lupi causano danni ingenti ad animali da reddito o forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia (art. 12 cpv. 4 LCP, art. 4 cpv. 1 lett. c e g OCP).
Interventi di regolazione in un branco di lupi sono possibili solo se non mettono in pericolo la sopravvivenza degli effettivi nel compartimento principale ed è garantita la protezione del bestiame esigibile nel sottocompartimento.
Si verificano danni ingenti ad animali da reddito qualora nell’home range di un branco di lupi sono stati predati da un lupo più di 15 animali da reddito nell’arco di quattro mesi. Devono essere state adottate tutte le misure di protezione del bestiame esigibili nell’intero home range.
In caso di danni a bestiame grosso (bovini, equini), i Cantoni decidono, d’intesa con l’UFAM, se intervenire per regolare un branco di lupi nel singolo caso, finché non saranno definite le direttive per il rilascio di autorizzazioni di abbattimento in caso di danni di questo tipo.
Si verificano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia qualora nell’home range di un branco di lupi gli effettivi di ungulati registrano una netta diminuzione. Si ha una netta diminuzione degli effettivi di ungulati qualora il numero di ungulati cacciati scende per tre anni successivi al 50 per cento rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Al tempo stesso nel bosco non devono essere rilevabili eccessivi danni da morsicatura o scortecciatura. In altre parole, la rigenerazione naturale del bosco mediante essenze stanziali deve essere garantita senza ricorrere a misure di protezione almeno sul 75 per cento della superficie forestale del sottocompartimento e, se la quota del bosco di protezione nel territorio del branco di lupi supera il 20 per cento, almeno sul 90 per cento della superficie del bosco