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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine

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Strategia Lupo UFAM 2014

Allegato 5 Stato: 2 giugno 2014

Misure di protezione del bestiame esigibili (cfr. anche commenti alla revisione dell’ordinanza sulla caccia del 6 novembre 2013)

Le misure di protezione del bestiame che la Confederazione considera efficaci ed esigibili sono definite

ter quater

nell’ordinanza sulla caccia (art. 10 e 10 ) e concretizzate in due direttive supplementari: (1) pianificazione della protezione del bestiame e (2) cani da protezione del bestiame.

I Cantoni pianificano le misure di protezione del bestiame e l’UFAM finanzia, integralmente o parzialmente, determinate misure. Dai gestori di aziende agricole e dai loro dipendenti ci si aspetta che cooperino con la consulenza sulla protezione del bestiame del Cantone. In ultima analisi, l’adozione di misure di protezione del bestiame resta però facoltativa, in funzione della valutazione del rischio di attacchi di grandi predatori.

Secondo le basi giuridiche menzionate sopra sono considerate esigibili le seguenti misure di protezione

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del bestiame :

10 • Recinzione dei pascoli nella superficie agricola utile (SAU)

Nella SAU gli animali da reddito vanno protetti mediante opportune recinzioni elettriche (o elettrificate), che dissuadano i grandi predatori dal passarci sotto o sopra. La forma adeguata, la manutenzione necessaria e la tensione minima sono descritte nella direttiva sulla pianificazione della protezione del bestiame.

11 • Adeguata gestione dei pascoli e adozione di misure di protezione del bestiame

Nella zona di estivazione le recinzioni sono spesso escluse quale misura di protezione contro i grandi predatori a causa della topografia e degli ampi spazi ed entrano in considerazione tutt’al più per la gestione dei pascoli (p. es. pascoli da rotazione). La protezione più efficace contro i grandi predatori è offerta dai cani da protezione del bestiame. Per beneficiare di un sostegno da parte dell’UFAM per la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame bisogna ottenere l’autorizzazione del Cantone e rispettare la direttiva dell’UFAM. L’efficacia dei cani da protezione del bestiame dipende dall’omogeneità delle greggi e da una gestione unitaria dei pascoli di animali da reddito. In caso di impiego di cani da protezione del bestiame è fondamentale una collaborazione costruttiva con l’addestratore di AGRIDEA responsabile a livello regionale.

• Altre misure di protezione

ter

Se le misure menzionate (cfr. art. 10 cpv. 1 OCP) non sono sufficienti o adeguate, i Cantoni adottano misure alternative, chiedendone la promozione all’UFAM. In linea di massima, tali misure alternative devono essere efficienti e offrire una protezione efficace contro i grandi predatori. A determinate condizioni, recinti notturni possono ad esempio offrire una protezione efficace nella zona di estivazione.

• Responsabilità individuale e collaborazione costruttiva

Una collaborazione costruttiva e improntata alla responsabilità individuale riduce il rischio di danni causati dai grandi predatori.

Procedura relativa alla protezione del bestiame

I Cantoni informano gli agricoltori sulla presenza di grandi predatori e forniscono loro consulenza sulle possibili misure di protezione del bestiame conformemente alle direttive dell’UFAM. Dal canto loro, gli agricoltori notificano osservazioni specifiche ed eventuali sospetti di presenza della specie al servizio cantonale competente, ad esempio al guardacaccia competente.

9 Sono fatte salve la finanziabilità, la fattibilità tecnica e la praticabilità delle misure di protezione delle greggi (cfr. cap. 4.4) 10 http://www.protectiondestroupeaux.ch/schutz-massnahmen/zaeune/fruehlings-und-herbstweiden/ 11 http://www.protectiondestroupeaux.ch/schutz-massnahmen/herdenschutzhunde/