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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine
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Strategia Lupo UFAM 2014
4 Attuazione
4.1 Protezione del lupo e monitoraggio degli effettivi
Nella legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, il lupo è una specie indigena protetta (art. 7 cpv. 1 LCP). Nella Convenzione di Berna, il lupo è menzionato
nell’allegato II, che riguarda le «specie faunistiche assolutamente protette».
L’insediamento del lupo in Svizzera, o in parti del Paese, deve avvenire unicamente in modo naturale. Nessun lupo viene rilasciato o trasferito in Svizzera. I lupi di cui è dimostrata l’introduzione illegale vengono catturati o abbattuti.
Singoli lupi che provocano danni ingenti agli animali da reddito possono essere abattuti (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 2 LCP), sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente, la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata e siano già state adottate le misure di protezione del bestiame esigibili (cfr. cap. 4.5 e allegato 5).
Interventi di regolazione degli effettivi del lupo sono possibili (art. 9 della Convenzione di Berna, art. 12 cpv. 4 LCP), purché sia dimostrato l’adempimento delle condizioni quadro quali la diffusione del lupo sul territorio, la riproduzione documentata, il monitoraggio degli effettivi e l’attuazione delle misure di protezione del bestiame (cfr. cap. 4.6).
I Cantoni raccolgono tutti i dati sulla presenza del lupo e li comunicano direttamente all’istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA). L’istituzione responsabile della banca dati sottopone all’UFAM e ai Cantoni un rapporto trimestrale sulla situazione del lupo in Svizzera. I Cantoni comunicano immediatamente tutti i dati sulla presenza di nuovi lupi all’UFAM e all’istituzione incaricata del monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA).
Nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio del lupo, i Cantoni raccolgono campioni di pelo, escrementi, urina o saliva che segnalano la presenza di lupi, conformemente alle indicazioni dell’UFAM, e li inviano immediatamente all’istituzione incaricata del monitoraggio nazionale. I campioni sono analizzati geneticamente presso un laboratorio designato dall’UFAM.
4.2 Relazioni pubbliche
I Cantoni e l’UFAM coordinano la loro politica d’informazione e forniscono informazioni obiettive sul lupo nonché sui problemi riscontrati e sulle possibili soluzioni.
Nelle regioni in cui sono stati avvistati lupi, i Cantoni e l’UFAM informano il pubblico, attraverso tutti i canali d’informazione adeguati, sulla presenza del lupo e sul comportamento corretto da tenere in caso di incontri con questi animali.
4.3 Prevenzione dei danni e promozione delle misure di protezione per gli animali da reddito
La Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni causati dal lupo agli
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animali da reddito (art. 12 cpv. 1 LCP; art. 10 cpv. 4, 10 e 10 OCP).
Le misure di prevenzione dei danni sono sostenute dall’UFAM conformemente agli articoli 10 capover-
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so 4, 10 e 10 OCP. Nelle regioni in cui è presente il lupo (perimetri di prevenzione I + II, cfr. allegato 3), i proprietari di bestiame minuto e grosso devono adottare misure di prevenzione dei danni, avvalendosi del sostegno dell’UFAM.