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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine
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Strategia Lupo UFAM 2014
I Cantoni possono inoltre agire in modo conciliante e concedere un risarcimento completo o parziale per gli animali da reddito feriti, caduti o smarriti in seguito all’attacco di un lupo. L’importo del risarcimento parziale è fissato dal Cantone.
Per determinare l’importo da risarcire, l’UFAM raccomanda ai Cantoni di consultare le tabelle di valutazione delle associazioni nazionali di allevatori.
I danni a camelidi del nuovo mondo e a cervidi tenuti in recinti sono risarciti a patto che, una volta nota la presenza del lupo, siano state adottate le misure di protezione esigibili, ossia tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili.
Gli animali da reddito predati da lupi nei pressi degli insediamenti o in luoghi facilmente accessibili (ad es. lungo una strada) sono rimossi.
La selvaggina predata non va rimossa – talvolta i lupi tornano dalla loro preda per continuare a consumarla.
4.5 Singoli lupi responsabili di danni: criteri per l’abbattimento
Per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito, il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per prevenire ulteriori danni alla selvaggina (art. 12 cpv. 2 LCP), dopo aver consultato la commissione intercantonale (CIC).
Per valutare l’adempimento dei criteri di abbattimento sono considerati di principio tutti gli animali da reddito uccisi mostrati e identificati come prede del lupo.
La decisione in merito ad altri danni ad animali da reddito causati da attacchi di lupi (predatore incerto, animali caduti, animali feriti o attaccati in recinti ecc.) e al loro riconoscimento ai fini dell’adempimento dei criteri di abbattimento spetta alla competente commissione intercantonale (CIC).
Per valutare l’adempimento dei criteri di abbattimento non sono riconosciuti:
• gli animali da reddito uccisi nelle regioni in cui, malgrado precedenti danni causati dal lupo, non so-
no state adottate misure di protezione ragionevoli benché esse fossero tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili (cfr. allegato 5);
• i camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti non protetti; nonché
• gli animali da reddito predati in zone non pascolative secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sui paga-
menti diretti (OPD).
Per la definizione di danni rilevanti, l’UFAM adotta i seguenti criteri:
• i danni devono verificarsi in un perimetro adeguato (cfr. allegato 3);
• devono essere predati da un lupo più di 35 animali da reddito nell’arco di quattro mesi consecutivi o
più di 25 animali da reddito nell’arco di un mese;
• qualora nell’arco di un anno in un perimetro si siano verificati danni, durante gli anni successivi tale
numero si riduce ad almeno 15 animali da reddito predati:
– se sono state adottate e restano in vigore tutte le misure di protezione tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili (cfr. allegato 5) e
– se non vi sono misure di protezione tecnicamente possibili, praticabili e finanziabili. In tal caso il lupo può essere abbattuto solo nell’area che non può essere protetta;
• qualora in un sottocompartimento in cui è presente un branco ed è garantita una protezione del be-
stiame sufficiente (ossia sono state adottate tutte le misure di protezione del bestiame esigibili secondo l’allegato 5) si siano verificati ripetutamente danni in un pascolo (più di tre attacchi con animali predati), il numero si riduce ad almeno 10 animali da reddito predati. In tal caso è possibile abbattere un lupo solo nel pascolo in questione. Durante il periodo della riproduzione (dal 1° aprile al 31 luglio) bisogna rinunciare a tali abbattimenti nell’home range del branco.