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Consultazione 2014/84: Revisione delle strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera · 21 pagine
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Strategia Lupo UFAM 2014
L’UFAM istituisce e sostiene un servizio specializzato per la protezione delle greggi e un’organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame (attualmente entrambi presso A-GRIDEA a Losanna).
ter
Conformemente alla direttiva dell’UFAM di cui all’articolo 10 capoverso 3 OCP, i compiti della Coordinazione nazionale protezione greggi sono i seguenti:
• raccogliere conoscenze ed esperienze concernenti possibili misure di protezione e consigliare i
Cantoni in merito alla protezione del bestiame;
• sostenere la pianificazione cantonale del territorio per la protezione del bestiame;
• coordinare le misure di protezione, in collaborazione con i Cantoni e l’UFAM;
• coordinare il sostegno materiale e finanziario per l’applicazione delle misure di protezione.
quater
Conformemente alle direttive dell’UFAM di cui all’articolo 10 capoverso 3 OCP, i compiti dell’organizzazione specializzata in cani da protezione del bestiame sono i seguenti:
• coordinare e versare il sostegno materiale e finanziario ai detentori dei cani da protezione del be-
stiame registrati ufficialmente;
• coordinare e finanziare l’allevamento e l’addestramento di cani da protezione del bestiame;
• seguire a sottoporre ad audit i detentori e gli allevatori di cani da protezione del bestiame;
• controllare la legalità dell’impiego di cani da protezione del bestiame;
• raccogliere esperienze concernenti i cani da protezione del bestiame e diffonderle in forma adegua-
ta.
I compiti dei Cantoni sono i seguenti:
• integrare la protezione del bestiame nella consulenza agricola;
• elaborare la pianificazione del territorio per la protezione del bestiame;
• decidere in merito alle misure di protezione del bestiame adeguate.
In collaborazione con i Cantoni e i diretti interessati, la Confederazione promuove l’introduzione e l’adozione di misure di protezione anche nelle regioni in cui il lupo non è ancora presente, ma una sua comparsa è prevedibile a breve-medio termine.
I camelidi del nuovo mondo e i cervidi tenuti in recinti devono essere protetti dal lupo. La Confederazione può sostenere adeguate misure di protezione.
4.4 Danni causati dal lupo: accertamento e risarcimento
I danni sono rilevati dalle autorità cantonali, che per la valutazione e l’accertamento possono fare appello all’istituzione incaricata dalla Confederazione di monitorare il lupo (attualmente il KORA).
L’UFAM organizza periodicamente corsi di formazione e perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali (secondo l’art. 14 LCP).
Nei limiti del possibile, in caso di danni causati da canidi agli animali da reddito bisogna sempre raccogliere materiale organico (escrementi, saliva, peli, vomito ecc.) del potenziale autore del danno. Questo materiale va inviato immediatamente all’istituzione competente per il monitoraggio nazionale degli effettivi del lupo (attualmente il KORA).
I danni causati dal lupo ad animali da reddito e colture agricole sono risarciti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (80% Confederazione e 20% Cantone secondo l’art. 10 cpv. 1-3 OCP).
In linea di principio, i risarcimenti di animali da reddito uccisi sono concessi soltanto se viene mostrata la carcassa. In caso di dubbi, l’autorità cantonale competente può chiedere una perizia da parte di uno specialista dell’Istituto di patologia animale dell’Università di Berna (FIWI).