Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 10 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.298110 / 430/2014/00120
2.4 Presupposto dei mezzi finanziari sufficienti (adeguamento dell’art. 18 OLCP)
Gli stranieri che possono appellarsi alla libera circolazione delle persone hanno diritto di recarsi in Svizzera per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole (art. 2 par. 1 sottopar. 2 Allegato I ALC). I soggiorni alla ricerca di un impiego sono codificati a livello esecutivo nell’articolo 18 OLCP. Conformemente a questa disposizione, per la ricerca di un impiego, i cittadini dell’UE e dell’AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (art. 18 cpv. 1 OLCP). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile. Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell’UE e dell’AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (art. 18 cpv. 2 e 3 OLCP).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 130 II 388), in linea di massima un cittadino UE/AELS che soggiorna in Svizzera alla ricerca di un impiego non ha diritto a un permesso di dimora se non dispone di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento. Questo principio è ripreso anche nell’articolo 18 OLCP. Per valutare i mezzi finanziari ci si fonda su elementi concreti del caso individuale. Occorre considerare che il soggiorno in Svizzera è di natura temporanea e che la ricerca di un impiego è una situazione transitoria. Pertanto, per la valutazione dei mezzi finanziari ci si può basare anche sulle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale nonché sulle pertinenti disposizioni d’applicazione cantonali nell’ambito dell’aiuto sociale.
Con ogni evidenza, nel valutare l’opportunità di prorogare un permesso (art. 18 cpv. 3 OLCP), oltre agli sforzi di ricerca e all’esistenza di una prospettiva reale di impiego, occorre pertanto esaminare anche l’esistenza di mezzi finanziari sufficienti.
La menzione esplicita dei mezzi finanziari sufficienti nell’articolo 18 capoverso 2 OLCP garantisce la certezza del diritto e costituisce un complemento logico all’esclusione dall’aiuto sociale degli stranieri alla ricerca di un impiego (cfr. AP-art. 29a LStr; cfr. n. 2.1).