Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 10 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.298110 / 430/2014/00120

disciplina la comunicazione dei dati nella LStr analogamente alla disposizione corrispondente introdotta nella legislazione riguardante le assicurazioni sociali (art. 26bis LPC).

È altresì integrato espressamente nella LStr un obbligo di notifica da parte delle autorità degli stranieri nei riguardi degli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari: l’autorità cantonale preposta agli stranieri che, in virtù dell’articolo 26bis LPC, ottiene una comunicazione riguardante il pagamento di una prestazione complementare annua, notifica spontaneamente all’organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora (art. 97 cpv. 4 LStr). Ciò consente agli organi competenti per le prestazioni complementari di verificare l’erogazione delle prestazioni da essi concesse. Il Consiglio federale preciserà nell’OASA le modalità e l’entità della comunicazione dei dati.

c) Concretizzazione della comunicazione dei dati nella legislazione d’esecuzione (OPC-AVS/AI e OASA)

L’articolo 97 capoverso 3 LStr delega la comunicazione dei dati al Consiglio federale. Occorre adeguare conseguentemente l’ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301) e l’OASA. In base ai risultati della consultazione occorrerà stabilire definitivamente quali limitazioni concrete vadano inserite a livello d’ordinanza.

 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI):

Occorre integrare nell’OPC-AVS/AI una disposizione secondo la quale gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali degli stranieri il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo degli stranieri cui è concessa una prestazione complementare.

È logico rinunciare alla comunicazione dei dati qualora l’interessato sia titolare di un permesso di domicilio, infatti, il permesso di domicilio può essere revocato soltanto in caso di dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale (art. 63 cpv. 1 lett. c LStr). Il 1° gennaio 2014 è stata adottata una disciplina analoga anche per quanto riguarda la comunicazione dei dati nell’ambito delle indennità di disoccupazione (cfr. art. 82 cpv. 7 OASA). In questo contesto occorre vagliare, in maniera generale, l’opportunità di integrare una limitazione temporale a livello esecutivo: per esempio, si rinuncerebbe a comunicare i dati qualora lo straniero soggiorni regolarmente e ininterrottamente da oltre dieci anni in Svizzera. Di norma in questi casi, grazie al soggiorno pluriennale si può quasi sempre escludere l’esistenza di un abuso delle prestazioni.

Resta inoltre da vagliare l’opportunità di limitare la comunicazione dei dati ai soli cittadini UE/AELS, giacché non soggiacciono a un termine di attesa per la fruizione di prestazioni complementari, contrariamente ai cittadini di Stati terzi che devono osservare un termine di attesa di dieci anni (cinque in casi eccezionali). Di norma, una volta scaduto tale termine si può dare per acquisito che non vi siano abusi.

 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA):

La comunicazione dei dati codificata nell’articolo 97 capoversi 3 e 4 LStr va concretizzata nell’articolo 82 OASA. La formulazione deve ricalcare quella dell’OPC-AVS/AI (v. sopra). Occorre vagliare l’opportunità di integrare nell’OASA una norma secondo cui in caso di cambiamento di Cantone l’obbligo di notifica passi all’autorità degli stranieri del nuovo Cantone di domicilio.