Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 10 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.298110 / 430/2014/00120

L’articolo 61a riguarda la cessazione dell’attività lucrativa per disoccupazione involontaria, ossia se la persona è stata licenziata e non se ha dato le dimissioni. Non contempla la cessazione dell’attività a causa di un’incapacità al lavoro per malattia, infortunio o invalidità.

La disposizione tratta dell’estinzione del diritto di soggiorno acquisito in veste di lavoratore qualora l’attività sia interrotta durante i primi dodici mesi di soggiorno (cpv. 1, 2, 3 e 6) oppure dopo i primi dodici mesi di soggiorno (cpv. 5 e 6). Sono fatti salvi i casi in cui l’interessato può invocare un altro diritto di soggiorno in virtù dell’ALC (soggiorno senza attività, ricongiungimento familiare, diritto di rimanere, ecc.).

Recentemente il Tribunale federale4 ha ammesso che un permesso di dimora UE/AELS può essere revocato durante i cinque primi anni della durata di validità, giacché a determinate condizioni durante tale periodo il titolare può perdere la propria qualità di lavoratore. Si è pronunciato in merito alla perdita della qualità di lavoratore di una cittadina di uno Stato membro dell’UE che ha cessato la propria attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera (situazione descritta dall’art. 61a cpv. 5 e 6 LStr). Il Tribunale federale ha giustificato la perdita della qualità di lavoratore adducendo l’esaurimento del diritto dell’interessata alle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione a seguito di un lungo periodo (oltre 18 mesi) d’inattività e della dipendenza dall’aiuto sociale che ne è conseguita. Stanti la sua lunga inattività, i numerosi congedi malattia e l’assenza di qualifiche professionali, l’interessata non era più in grado trovare un impiego stabile.

b) Cessazione dell’attività lucrativa durante i primi dodici mesi di soggiorno

Conformemente al capoverso 1, il diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS con attività lucrativa si estingue allo scadere della durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata (art. 6 par. 2 e 6 Allegato I ALC). Ciò vale anche in caso di cessazione dell’attività lucrativa per disoccupazione involontaria laddove la cessazione sia intervenuta prima dello scadere della durata del contratto di lavoro fissata originariamente.

È fatto salvo l’articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 Allegato I ALC. Tale disposizione consente ai cittadini degli Stati parte di recarsi in un'altra parte contraente o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi. In questo caso tuttavia lo status degli interessati cambia: essi non sono più considerati lavoratori bensì persone in cerca di un impiego.

Il capoverso 2 verte sulla perdita del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS che cessano la propria attività durante i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera per disoccupazione involontaria. Il diritto vigente non definisce per queste persone il momento della perdita del diritto di soggiorno. Il capoverso 2 colma questa lacuna, precisando che in linea di massima i titolari di un permesso di dimora UE/AELS perdono il loro diritto di soggiorno in qualità di lavoratori sei mesi dopo la cessazione dell’attività lucrativa per disoccupazione. Se percepiscono le indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, perdono il diritto di soggiorno al termine del versamento delle stesse.

Si tratta tuttavia di una presunzione confutabile; se allo scadere di questi termini l’interessato può dimostrare di cercare attivamente un impiego e se vi sono comprovate, reali opportunità oggettive d’assunzione, il diritto di soggiorno di cui al capoverso 6 dev’essere prorogato conformemente al capoverso 6 (cfr. lett. c più avanti).

In caso di disoccupazione volontaria, i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS perdono immediatamente la qualità di

4 DTF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014,