Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 10 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.298110 / 430/2014/00120
nell’introduzione alla seconda, quinta e ottava raccomandazione1. Si tratta in primis di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, segnatamente per quanto riguarda la perdita del diritto di soggiorno in caso di cessazione dell’attività lucrativa o di concessione di prestazioni dell’aiuto sociale laddove l’ALC consente l’esclusione dall’aiuto sociale. L’azione combinata della comunicazione spontanea dei dati riguardanti la disoccupazione2 ai servizi cantonali di migrazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e l’uso che se ne dovrà fare risponde direttamente agli auspici della CdG-CN (cfr. ottava raccomandazione). Se sono soddisfatte le condizioni d’applicazione del nuovo articolo 61a LStr, il diritto di soggiorno cessa laddove l’interessato non ha più la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 6 Allegato I ALC.
Parallelamente al presente avamprogetto di modifica della LStr, il Consiglio federale porrà in consultazione, entro il dicembre 2014, un avamprogetto per l’attuazione del nuovo articolo 121a della Costituzione federale in seguito all’approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il 9 febbraio scorso, dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa.
2. Commento agli articoli
2.1 Esclusione dall’aiuto sociale degli stranieri alla ricerca di un impiego (nuovo art. 29a LStr)
Le persone al beneficio della libera circolazione delle persone che vengono in Svizzera per cercare un impiego possono essere escluse dall’aiuto sociale durante il loro soggiorno. È quanto previsto espressamente dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 2 par. 1 sottopar. 2 dell’Allegato I all’ALC; RS 0.142.112.681).
L’articolo 29a LStr si riferisce alle persone alla ricerca di un impiego e ai loro familiari che entrano inizialmente in Svizzera per cercare un impiego. Non si riferisce dunque alle persone che, al termine di un’attività lucrativa in Svizzera, vi soggiornano al fine di cercarvi un altro impiego (NB: questo secondo caso è retto dall’art. 61a cpv. 4 LStr, cfr. n. 2.2).
Per quanto riguarda i familiari, sono fatti salvi i casi in cui godono di un diritto al versamento di prestazioni dell’aiuto sociale.
Nella legislazione vigente a livello federale non è stabilito se gli stranieri alla ricerca di un impiego hanno diritto o no all’aiuto sociale. La questione è codificata a livello cantonale. Se il Cantone non esclude queste persone dall’aiuto sociale, secondo la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS)3 occorre stabilire di caso in caso se lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata e alla ricerca di un impiego ha un domicilio assistenziale in Svizzera o no.
Secondo la CSIAS, le persone che vengono in Svizzera alla ricerca di un impiego risiedono nel Paese soltanto a titolo temporaneo e per uno scopo speciale, pertanto non hanno lasciato definitivamente il loro domicilio all’estero e non hanno quindi un domicilio assistenziale in Svizzera. Qualora una di queste persone senza domicilio in Svizzera venga a trovarsi in una situazione di bisogno, ha diritto a un aiuto in virtù dell’articolo 21 della legge federale del 24 giugno 1977 sull’assistenza (LAS; RS 851.1) sotto forma di appoggio nell’organizzare il viaggio di ritorno in patria, l’eventuale finanziamento delle spese di viaggio e un sostegno minimo fino alla prima possibilità di tornare in patria. Sempre secondo la CSIAS, l’interessato ha la possibilità di dimostrare l’esistenza di un domicilio assistenziale in Svizzera nonostante il
1 Rapporto disponibile (in francese e tedesco) sotto: www. parlamento.ch > organi e loro membri > commissioni di vigilanza > Commissioni della gestione CdG > Rapporti > Rapporti 2014 > 04.04.2014 « séjour des étrangers dans le cadre de l’accord sur la libre circulation des personnes ». Rapport de la commssion de gestion du Conseil national. 2 Cfr. art. 97 cpv. 3 lett. e LStr e art. 82 cpv. 6 OASA. 3 Cfr. CSIAS, Sozialhilfe und Personenfreizügigkeitsabkommen, Kommission Rechtsfragen. 27. September 2011 / 22. August 2013, consultabile in tedesco e francese sotto http://skos.ch/uploads/media/Unterstuetzung_EU_EFTA.pdf / http://csias.ch/uploads/media/2014_Personenfreizuegigkeit-f.pdf; stato 31.1.2014