Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 10 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.298110 / 430/2014/00120
2.3 Notifica delle persone senza attività lucrativa che percepiscono prestazioni com-
plementari (adeguamento degli art. 26bis LPC e 97 cpv. 3 lett. f e 4 LStr) a) Comunicazione di dati alle autorità degli stranieri (art. 26bis LPC)
Conformemente all’ALC, una persona autorizzata a soggiornare ma non a svolgere un’attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve disporre di una copertura assicurativa sufficiente contro le malattie. In caso contrario, il suo diritto si soggiorno si estingue. Questo vale anche per la fruizione di prestazioni complementari. In questi casi, tuttavia, spesso le autorità migratorie non ottengono le informazioni necessarie in vista del ritiro del permesso di soggiorno.
Grazie al previsto scambio di dati tra gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari e le autorità migratorie cantonali ci si propone di migliorare il flusso delle pertinenti informazioni. La base legale è predisposta tramite una modifica della LPC e della LStr. Il diritto in materia di protezione dei dati prevede, oltre alla codifica dell’obbligo di comunicare i dati nella legge federale corrispondente, anche la disciplina della pertinente autorizzazione alla comunicazione dei dati nella legislazione riguardante le assicurazioni sociali. Questa disciplina concerne in linea di massima tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza svolgere un’attività lucrativa.
Il nuovo articolo 26bis LPC costituisce la base legale per lo scambio di dati nell’ambito della legislazione sulle assicurazioni sociali: ai fini della verifica del diritto di risiedere in Svizzera, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità degli stranieri, e in deroga all’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), il versamento di una prestazione complementare annua secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a. Sotto il profilo materiale, l’articolo 26bis LPC è connesso all’articolo 26 LPC. Siccome esiste già un articolo 26a e siccome con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 sarà introdotto un nuovo articolo 26b, il nuovo articolo è inserito prima dell’articolo 26a ed è denominato articolo 26bis.
Le disposizioni della LPGA si applicano sempre che la LPC non preveda espressamente una deroga (art. 1 cpv. 1 LPC). Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione delle leggi d’assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi (obbligo del segreto conformemente all’art. 33 LPGA). Per consentire la comunicazione spontanea dei dati alle autorità degli stranieri occorre introdurre nell’articolo 26bis LPC una menzione esplicita della deroga alla LPGA. Nel medesimo articolo occorre altresì precisare che la comunicazione dei dati riguarda esclusivamente il versamento di una prestazione complementare retta dal diritto federale. Alcuni Cantoni versano prestazioni complementari all’AVS/AI. La fruizione di tali prestazioni cantonali non soggiace all’obbligo di notifica. Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC). La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA) mentre il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA). Pertanto occorre introdurre un obbligo di notifica unicamente per le prestazioni pecuniarie, tanto più che di norma si può escludere l’esistenza di un abuso del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.
Il Consiglio federale preciserà nella legislazione d’esecuzione quali dati devono essere comunicati (art. 97 cpv. 3 LStr, v. al riguardo il n. 2.3 lett. c).
b) Obbligo di notifica per quanto riguarda la fruizione di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f e 4 LStr)
L’obbligo di notifica per quanto riguarda la fruizione di prestazioni complementari va codificato espressamente anche nella LStr (art. 97 cpv. 3 lett. f LStr). La pertinente disposizione