Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 10 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.298110 / 430/2014/00120

carattere temporaneo del soggiorno. La CSIAS elenca alcuni elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un domicilio assistenziale, segnatamente la stipula di un contratto d’affitto di durata indeterminata o lo sgombero dell’alloggio nel Paese d’origine. Conformemente alle direttive CSIAS vigenti, lo straniero che ha fissato il proprio domicilio in Svizzera e che risiede regolarmente nel nostro Paese per tutta la durata del permesso di soggiorno di breve durata ha diritto all’aiuto sociale come qualsiasi altra persona residente regolarmente in Svizzera.

Riassumendo, per quanto riguarda la concessione dell’aiuto sociale a stranieri alla ricerca di un impiego si hanno tuttora una legislazione e una prassi diverse da Cantone a Cantone. Con la disciplina proposta s’intende introdurre un’armonizzazione. Le proposte disposizioni del diritto federale escludono dall’aiuto sociale tutti gli stranieri che risiedono in Svizzera al solo scopo di cercarvi un impiego.

In assenza di una legge o di una legge quadro che codifichi in maniera esauriente l’aiuto sociale a livello federale (pertinenti progetti sono stati rigettati, v. 12.3013 – Mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale: Legge quadro sull’aiuto sociale; reiezione in Consiglio degli Stati 11.06.2013), l’esclusione va codificata nella LStr. La costituzionalità della disposizione proposta risulta direttamente dall’articolo 121 in combinato disposto con l’articolo 54 della Costituzione.

Da un punto di vista sistematico è logico integrare l’esclusione dall’aiuto sociale degli stranieri alla ricerca di un impiego tra le condizioni d’ammissione, nella sezione 2 dedicata all’ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa del capitolo 5 LStr dedicato alle condizioni d’ammissione. In un primo tempo, infatti, le persone che entrano in Svizzera per cercarvi un impiego non svolgono alcuna attività lucrativa.

Infine va rilevato che la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 (non vincolante per la Svizzera) prevede la possibilità di escludere dall’assistenza sociale le persone alla ricerca di un impiego (cfr. consid. 21). Spetta tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro.

La precisazione proposta chiarisce la situazione e garantisce pertanto la sicurezza giuridica.

2.2 Estinzione del diritto di soggiorno delle persone con attività lucrativa titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora UE/AELS(art. 61a LStr) a) In generale

L’articolo 61a LStr tratta, da un lato, dell’esclusione delle persone già titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS dall’aiuto sociale e, dall’altro, della limitazione del diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS nell’ambito dell’ALC. Pertanto, la disciplina deve necessariamente rivestire la forma di una base legale formale (art. 164 cpv. 1 lett. f della Costituzione federale), per cui è proposta una modifica della LStr.

La disciplina proposta chiarisce altresì la situazione giuridica, come richiesto dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale nel suo rapporto del 4 aprile 2014 (vedi

n. 2.1).

Il presente articolo si applica unicamente ai cittadini UE/AELS che hanno ottenuto un permesso allo scopo di svolgere un’attività lucrativa dipendente in Svizzera. I cittadini UE/AELS che hanno ottenuto un permesso di dimora per uno scopo diverso, per esempio a fini di studi o in virtù del ricongiungimento familiare, non rientrano nel campo d’applicazione del presente articolo.