Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/87: Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) · 10 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.298110 / 430/2014/00120

lavoratori e pertanto anche il loro diritto di soggiorno. La perdita della qualità di lavoratore ai sensi dell’ALC implica anche la perdita del diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori svizzeri e pertanto anche la perdita del diritto all’aiuto sociale (art. 9 par. 2 Allegato I ALC).

Conformemente al capoverso 4, i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS la cui durata di validità è scaduta, che fanno uso della possibilità di soggiornare fino a sei mesi alla ricerca di un impiego (art. 2 par. 1 sottopar. 2 Allegato I ALC) sono esclusi dall’aiuto sociale.

Fintantoché hanno la qualità di lavoratori conformemente ai capoversi 1 e 3 (permesso valido o percezione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione), i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS non possono tuttavia essere trattati alla stregua di persone in cerca di un impiego ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo 2 Allegato I ALC. Pertanto possono percepire le prestazioni dell’aiuto sociale (art. 9 par. 2 Allegato I ALC).

c) Cessazione dell’attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno

Il capoverso 5 in combinato disposto con il capoverso 6 disciplina il diritto di soggiorno in caso di cessazione dell’attività lucrativa dopo i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera. Il Tribunale federale5 ha ammesso il principio secondo cui un permesso di dimora UE/AELS può essere revocato anche durante i cinque anni della durata di validità, giacché a determinate condizioni durante tale periodo il titolare può perdere la propria qualità di lavoratore (cfr. anche

n. 2.2 lett. a). In questo caso, l’ALC e la legislazione vigente non definiscono più da vicino il momento in cui il titolare di un titolo di dimora UE/AELS perde il proprio diritto di soggiorno.

L’articolo 6 paragrafo 1 Allegato I ALC prevede unicamente che, al primo rinnovo del permesso di soggiorno UE/AELS, ossia dopo cinque anni, la durata di validità del permesso può essere limitata a un minimo di dodici mesi qualora il titolare si trovi in stato di disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi.

I capoversi 5 e 6 sono pertanto norme esecutive dell’ALC. L’obiettivo di queste disposizioni è di mettere in campo una base legale per una prassi unitaria delle autorità esecutive cantonali (cfr. n. 2.1). I principi sanciti dalla disciplina proposta si fondano sull’interpretazione delle disposizioni afferenti dell’ALC (segnatamente l’art. 6 par. 1 Allegato I ALC), dalle decisioni principiali della Corte di giustizia dell’UE (CGUE; Antonissen6) e dalla prassi del Tribunale federale (n. 2.2).

Il capoverso 5 esplicita il principio secondo cui il diritto di soggiorno dei titolari di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo la cessazione dell’attività lucrativa. Se sono percepite prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo la fine del versamento delle stesse.

Conformemente al capoverso 6, se l’interessato dimostra i suoi sforzi di ricerca e se sussiste una prospettiva reale di impiego, il diritto di soggiorno e la qualità di lavoratore continuano a sussistere anche conformemente ai capoversi 2, 3 e 5. Fintantoché conserva la propria qualità di lavoratore, chi beneficia di un diritto di soggiorno non può essere escluso dall’aiuto sociale (art. 9 par. 2 Allegato I ALC). Il Consiglio federale concretizzerà quanto sopra nella pertinente legislazione esecutiva.

Se, conformemente all’articolo 61a LStr, si costata che l’interessato ha perso la propria qualità di lavoratore e quindi il proprio diritto di soggiorno, si può eventualmente verificare se non può appellarsi a un altro diritto di soggiorno conformemente all’ALC (soggiorno senza attività lucrativa, ricongiungimento familiare, ecc.). Per i soggiorni senza attività lucrativa occorre dimostrare l’esistenza di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 Allegato I ALC).

5 DTF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014,

6 Decreto della CGUE del 26 febbraio 1991, C-292/89