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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 8 pagine
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Modifiche della SDR e relativi commenti Documento 2
Testo in vigore Proposta di modifica
1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità che pos 1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità che pos sono essere trasportate per unità di tra sono essere trasportate per unità di tra sporto 1.1.3.6 c. sporto 1.1.3.6 c.
c. Documento di trasporto c. Documento di trasporto
Gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoria 4 Possono essere trasportati senza documento di come pure le bombole, piene o vuote, per appa- trasporto:
recchi di protezione respiratoria dei pompieri e
(i) gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoper apparecchi d’immersione (cl. 2 N° ONU 1002,
ria 4 ad eccezione del N° ONU 3509,
codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, co-
dice di classificazione 1O) possono essere tra- (ii) le bombole, piene o vuote, per apparecchi di sportati senza documento di trasporto. protezione respiratoria dei pompieri e per apparecchi d’immersione (cl. 2 N° ONU 1002, codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, codice di classificazione 1O)
Commenti:
secondo l’ADR 2015, gli imballaggi di scarto non riutilizzati e privi di classificazione della materia originariamente trasportata possono essere assegnati al numero ONU 3509. La mancata classificazione è compensata dall’indicazione sul documento di trasporto, al 5.4.1.1.19, dei residui di materiale con relative classi e rischi sussidiari. In fase di trasporto, gli imballaggi di scarto di questo tipo devono pertanto essere accompagnati dal suddetto documento.
Testo in vigore Proposta di modifica
1.1.3.6.10 1.1.3.6.10
d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive
È permesso di trasportare aggiuntivamente merci È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati pericolose nei colli nei limiti della quantità massinei limiti della quantità massima riportata nella ta- ma riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR.
bella 1.1.3.6.3 ADR e, inoltre, merci pericolose
che sottostanno alle esenzioni di cui alla sottose-
zione 1.1.3.1 c) ADR.
Commenti:
l’esenzione 1.1.3.6.10 d) SDR consente, in presenza di una cisterna, di continuare ad applicare le esenzioni previste per colli e imballaggi. Ciò riguarda sia i colli approvati, marcati ed etichettati ai sensi dell’ADR sia gli imballaggi contemplati nell’esenzione 1.1.3.1 c) ADR.
Per quanto concerne i colli, il nuovo testo dell’esenzione 1.1.3.6.5 nell’ADR 2015 specifica chiaramente che, qualora si applichino le due esenzioni 1.1.3.1 c) e 1.1.3.6, occorre rispettare la quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR. Visto che il carico in comune e le quantità di merci pericolose che beneficiano di varie esenzioni sono ora direttamente disciplinati al 1.1.3.6.5 ADR, non occorre più precisarli ulteriormente nella SDR. Anche l’approvazione, la marcatura e l’etichettatura di colli e imballaggi sono già regolamentati direttamente nell’ADR, per cui si può evitare tale precisazione nell’esenzione 1.1.3.6.10 SDR.
Testo in vigore Proposta di modifica
1.6.1.5 1.6.1.5
Le materie e gli oggetti possono essere trasportati Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fifino al 30 giugno 2013 secondo le disposizioni in vi- no al 30 giugno 2015 secondo le disposizioni in vigogore fino al 31 dicembre 2012. re fino al 31 dicembre 2014.
Commenti:
Questa disposizione transitoria viene adeguata all’ADR.