Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

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3 I disciplinamenti

3.1 Inquinanti organici persistenti

Allegato 1.1 nuova versione

Nella nuova versione dell’allegato 1.1 sono disciplinati gli inquinanti organici persistenti che figurano nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) oppure nel Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (CLRTAP), relativo agli inquinanti organici persistenti. Con questa nuova versione si intende creare il collegamento con il diritto internazionale. Nell’UE queste sostanze sono disciplinate nel regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP). Le sostanze che (al momento) non sono elencate nelle summenzionate convenzioni, bensì nell’allegato 1.1 attualmente in vigore, sono riportate nel progetto della nuova versione dell’allegato 1.2 (sostanze organiche clorurate).

Rispetto alla legislazione vigente, l’esaclorobutadiene, le cloroparaffine a catena breve (alcani, C10-C13, cloro) e gli esabromociclododecani (HBCDD) devono essere inseriti nella lista delle sostanze disciplinate. Le disposizioni sostanziali per questi ultimi sono definite nell’allegato 1.9 sulle sostanze con effetti ignifughi e spiegate nel capitolo 3.4. Inoltre i divieti nell’ORRPChim attualmente limitati agli oggetti tessili e in pelle vengono estesi agli oggetti di qualsiasi genere. Sebbene l’estensione del campo d’applicazione del divieto non abbia alcuna rilevanza sostanziale, è tuttavia necessaria per adempiere i requisiti delle convenzioni anche sotto l’aspetto formale.

A fine 2009, l’organo esecutivo della CLRTAP ha deciso di inserire nel Protocollo l’esaclorobutadiene e le cloroparaffine a catena breve (SCCP). Nell’UE queste sostanze sono state inserite nel regolamento POP con il regolamento (UE) n. 519/2012 del 19 giugno 2012. In Svizzera sono stabilite già oggi nell’allegato 1.2 all’ORRPChim ampie restrizioni per l’immissione sul mercato di prodotti contenenti SCCP. La lista dei prodotti vietati comprende tutti i campi d’impiego delle SCCP, ragione per cui il passaggio a un divieto di immissione sul mercato di preparati e oggetti di qualsiasi genere contenenti SCCP non ha alcuna rilevanza sostanziale. In Svizzera non vengono fabbricate SCCP. Dai risultati di una campagna di sorveglianza del mercato condotta dalle autorità federali tra il 2009 e il 2011 non sono inoltre emerse imprese svizzere che utilizzano SCCP per la fabbricazione di prodotti. Pertanto anche i divieti di fabbricazione e di impiego delle SCCP non hanno alcuna conseguenza per l’industria. Come già stabilito attualmente, le sostanze, i preparati e i componenti di oggetti possono contenere fino all’1 per cento di SCCP. Questo valore non deve essere inteso come «impurità inevitabile»; la determinazione della percentuale inevitabile è attualmente oggetto di studio di vari progetti di ricerca nell’UE e in Svizzera.

Finora l’ORRPChim non contiene prescrizioni concernenti l’esaclorobutadiene (HCBD), la cui produzione è già stata abbandonata da lungo tempo in Europa e Nordamerica. La