Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

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nuova normativa mira in primo luogo a prevenire la ripresa della produzione di HCBD ed evitare che questa sostanza sia nuovamente utilizzata in applicazioni del passato1.

Per i motivi spiegati in precedenza, non sono necessarie disposizioni transitorie né per le SCCP, né per l’HCBD.

3.2 Sostanze organiche alogenate

Allegato 1.2 nuova versione

Dopo la decisione di modificare e trasferire nell’allegato 1.1 le disposizioni concernenti le cloroparaffine a catena breve, che nella legislazione vigente sono disciplinate nell’allegato 1.2, il progetto di una nuova versione dell’allegato 1.2 contiene le sostanze organiche alogenate soggette ad ampie restrizioni nella legislazione vigente, ma che non sono oggetto di convenzioni di diritto internazionale secondo la nuova versione dell’allegato 1.1. Nella sostanza, le prescrizioni contenute nel progetto dell’allegato 1.2 corrispondono ampiamente alla legislazione vigente. L’unica estensione effettuata riguarda le limitazioni dei diarilalcani alogenati: conformemente all’allegato XVII del regolamento REACH, i divieti attualmente limitati ai tessili e ai prodotti in pelle sono estesi agli oggetti di qualsiasi genere. Non sono necessarie disposizioni transitorie, dacché le sostanze in questione non vengono più prodotte e impiegate da lungo tempo.

3.3 Mercurio

Allegato 1.7 nuova versione

In Svizzera esistono già da quasi 30 anni ampie restrizioni concernenti il mercurio (Hg) e i prodotti che lo contengono. Il principio di base è che il commercio di mercurio e di prodotti contenenti mercurio viene limitato soltanto se è disponibile un’alternativa senza mercurio e se questa è sopportabile dal punto di vista economico. Le prescrizioni attualmente contenute nell’ORRPChim vengono aggiornate secondo lo stato attuale della sostituzione del mercurio.

Prima dell’introduzione delle limitazioni nel 1986, il consumo annuo di mercurio in Svizzera era stimato a circa 20 tonnellate2. Oggi il consumo interno si situa intorno a 2 tonnellate all’anno3, la metà delle quali è costituita da mercurio metallico, che viene utilizzato nell’elettrolisi cloroalcalina con il metodo dell’amalgama. Con circa il 20 per cento del consumo interno seguono poi i prodotti chimici, tra cui i composti di fenilmercurio, utilizzati come additivi di lavorazione nella fabbricazione di elastomeri poliuretanici (elastomeri PUR). I dispositivi di misura e le pile assorbono circa il 10 per cento ciascuno del consumo di mercurio, mentre il restante 10 per cento viene utilizzato per le lampade a scarica e l’amalgama dentale. La presente proposta mira a ridurre

1 L’HCBD è inoltre un sottoprodotto della sintesi di solventi clorurati come il trietilene e il percloroetilene con il metodo della clorinolisi a bassa pressione; i composti target purificati sono per contro esenti da HCBD.

2 Il mercurio in Svizzera. Scritti sull’ambiente n. 79, editore Ufficio federale dell’ambiente, Berna, 1988

3 Inoltre in un impianto chimico viene utilizzata una cospicua quantità di mercurio come sostanza ausiliaria nelle sintesi chimiche.