Avamprogetto LF

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine

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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF

Art. 27 Procedura

1 Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA9.

2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 28 Competenza di approvazione

Il Consiglio federale è competente per l’inclusione di uno Stato o un territorio nell’elenco delle Giurisdizioni secondo la sezione 8 paragrafo 1 lettera e

dell’Accordo SRPP.

Art. 29 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi

fiscali anteriori all’entrata in vigore della presente legge

1 Sulla base di una convenzione per evitare le doppie imposizioni o di un altro accordo internazionale che preveda lo scambio di informazioni a fini fiscali, l’AFC può trasmettere alle autorità competenti degli Stati contraenti le rendicontazioni Paese per Paese, fornite su base volontaria, relative a periodi anteriori all’entrata in vigore della presente legge.

2 L’AFC può trasmettere queste rendicontazioni Paese per Paese agli Stati contraenti a cui l’entità notificante le ha trasmesse senza che tali Stati l’abbiano richiesta.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

9 RS 313.0