Avamprogetto LF
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF
Art. 27 Procedura
1 Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA9.
2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 28 Competenza di approvazione
Il Consiglio federale è competente per l’inclusione di uno Stato o un territorio nell’elenco delle Giurisdizioni secondo la sezione 8 paragrafo 1 lettera e
dell’Accordo SRPP.
Art. 29 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi
fiscali anteriori all’entrata in vigore della presente legge
1 Sulla base di una convenzione per evitare le doppie imposizioni o di un altro accordo internazionale che preveda lo scambio di informazioni a fini fiscali, l’AFC può trasmettere alle autorità competenti degli Stati contraenti le rendicontazioni Paese per Paese, fornite su base volontaria, relative a periodi anteriori all’entrata in vigore della presente legge.
2 L’AFC può trasmettere queste rendicontazioni Paese per Paese agli Stati contraenti a cui l’entità notificante le ha trasmesse senza che tali Stati l’abbiano richiesta.
Art. 30 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.