Avamprogetto LF
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF
5 Se la sua qualità di entità notificante cessa, l’entità notificante è tenuta a comunicarlo spontaneamente all’AFC.
Art. 11 Termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese
1 Le entità notificanti forniscono annualmente all’AFC la rendicontazione Paese per Paese al più tardi 12 mesi dopo l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.
2 Nel caso di cui all’articolo 8, il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese decorre dal giorno in cui l’AFC richiede per scritto all’entità costitutiva residente di Svizzera di fornirle la rendicontazione Paese per Paese.
Art. 12 Trasmissione della rendicontazione Paese per Paese all’interno del
gruppo di imprese multinazionali
Se un’entità costitutiva, che non è la società madre né la società madre supplente, è residente di uno Stato o territorio estero che applica gli standard internazionali in materia e nel suo diritto interno prevede l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese alle condizioni di cui all’articolo 8, la società madre residente di Svizzera è autorizzata a trasmettere a questa entità costitutiva la rendicontazione Paese per Paese destinata all’autorità competente estera.
Sezione 4 Trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese
Art. 13 Trasmissione e utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese
1 L’AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner in cui sono residenti entità costitutive dello stesso gruppo di imprese multinazionali le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dalle entità notificanti entro i termini stabiliti dall’accordo applicabile.
2 Trasmette le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto in virtù degli articoli 7 e 8 alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono le entità costitutive dello stesso gruppo di imprese multinazionali.
3 L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner e alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.
4 Alle rendicontazioni Paese per Paese che l’AFC ha ottenuto in virtù dell’articolo 8 si applicano le stesse restrizioni inerenti all’utilizzazione previste per le rendicontazioni ricevute sulla base dell’Accordo SRPP.