Avamprogetto LF

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine

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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF

2 Il Consiglio federale fissa la soglia e l’adegua agli standard internazionali applicabili in materia.

Art. 7 Obbligo dell’entità notificante di fornire la rendicontazione Paese

per Paese

L’entità notificante è tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Art. 8 Obbligo di un’altra entità costitutiva residente di Svizzera di fornire

la rendicontazione Paese per Paese

L’AFC può esigere che un’altra entità costitutiva residente di Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionali la cui cifra d’affari annua consolidata supera la soglia di cui all’articolo 6 fornisca la rendicontazione Paese per Paese se:

a. lo Stato in cui la società madre ha la residenza fiscale non è uno Stato partner, o

b. lo Stato partner in cui la società madre ha la residenza fiscale presenta un’omissione sistematica.

Art. 9 Società madre supplente residente all’estero

Un’entità costitutiva residente all’estero può essere designata come società madre supplente dal gruppo di imprese multinazionali se il suo Stato di residenza:

a. esige che sia fornita la rendicontazione Paese per Paese;

b. è uno Stato partner;

c. non presenta omissioni sistematiche;

d. è stato informato della sua qualità di supplente della società madre.

Art. 10 Obbligo di registrazione e di comunicazione

1 L’entità notificante è tenuta a registrarsi spontaneamente presso l’AFC.

2 Ai fini della registrazione l’entità notificante indica:

a. se è la società madre o la società madre supplente;

b. la ragione sociale nonché la sede o l’amministrazione effettiva;

c. il numero IDI;

d. l’indirizzo;

e. la data dell’inizio dell’attività.

3 Qualsiasi altra entità costitutiva residente di Svizzera deve comunicare all’AFC la ragione sociale, l’indirizzo e la residenza dell’entità costitutiva tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese.

4 Gli obblighi di registrazione e di comunicazione devono essere adempiuti al più tardi l’ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.