Avamprogetto LF

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine

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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF

Art. 14 Prescrizione

1 Il diritto alla trasmissione della rendicontazione Paese per Paese nei confronti dell’entità notificante si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la rendicontazione avrebbe dovuto essere fornita.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la rendicontazione Paese per Paese che viene portato a conoscenza dell’entità notificante. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

3 Il diritto si prescrive in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere trasmessa.

Sezione 5 Rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli Stati partner

Art. 15

L’AFC trasmette le rendicontazioni che le sono state trasmesse da Stati partner alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l’obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.

Sezione 6 Organizzazione e procedura

Art. 16 Compiti dell’AFC

1 L’AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

2 Adotta tutte le disposizioni e precauzioni necessarie all’applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

Art. 17 Trattamento dei dati

1 Per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l’AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

2 Per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l’AFC può utilizzare sistematicamente i numeri IDI.