Avamprogetto LF
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF
Art. 20 Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2 L’obbligo del segreto non si applica:
a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge;
b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;
c. se l’accordo applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.
3 Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 22 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’accordo applicabile.
Art. 21 Statistiche
1 L’AFC è autorizzata ad approntare e pubblicare statistiche in forma anonima sulla base delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese.
2 Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.
Art. 22 Verifiche
1 L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte delle entità notificanti.
2 Per chiarire i fatti l’AFC può:
a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’entità notificante;
b. raccogliere informazioni orali o scritte;
c. convocare i rappresentanti dell’entità notificante.
3 Se constata che l’entità notificante non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.
4 Se l’entità notificante e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.
5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:
a. della qualità di entità notificante secondo gli accordi applicabili e la presente legge;