Avamprogetto LF
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF
c. gruppo: un insieme di imprese controllate da una persona giuridica e tenuta
ad allestire un conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi 1–3 CO4;
d. entità costitutiva:
1. un’unità aziendale distinta di un gruppo di imprese multinazionali che è inclusa nel conto di gruppo a fini di informativa finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale di un gruppo di imprese multinazionali fossero quotate in borsa,
2. un’unità aziendale che è esclusa dal conto di gruppo del gruppo di imprese multinazionali unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, o
3. una stabile organizzazione di un’unità aziendale secondo il numero 1 o 2 di un gruppo di imprese multinazionali, purché l’unità aziendale allestisca una contabilità distinta per questa stabile organizzazione a fini normativi, fiscali, di informativa finanziaria o di gestione interna.
e. entità costitutiva residente di Svizzera:
1. entità costitutiva assoggettata all’imposta secondo l’articolo 50 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) e secondo l’articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), o
2. uno stabilimento di impresa assoggettato all’imposta secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD e secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera b LAID;
f. società madre: l’entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali
che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in altre entità costitutive di questo gruppo di imprese multinazionali è tenuta ad allestire un conto di gruppo nel suo Stato o territorio di residenza fiscale, o lo dovrebbe allestire se le sue partecipazioni fossero quotate in borsa e nessuna altra entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali detiene una tale partecipazione;
g. società madre residente di Svizzera: un’entità costitutiva residente di Svizze-
ra tenuta ad allestire il conto di gruppo secondo l’articolo 963 capoversi 1–3 CO e che non può beneficiare dell’esonero previsto all’articolo 963a capoverso 1 numero 2 CO;
h. società madre supplente: l’entità costitutiva di un gruppo di imprese multi-
nazionali che in qualità di supplente della società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali;
i. entità notificante: la società madre residente di Svizzera o la società madre
supplente residente di Svizzera tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali;
4RS 220