Avamprogetto LF
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF
j. periodo fiscale oggetto della rendicontazione: il periodo fiscale secondo l’articolo 79 capoverso 2 LIFD e secondo l’articolo 31 capoverso 2 LAID i cui dati sono riportati nella rendicontazione Paese per Paese;
k. numero d’identificazione fiscale svizzero per enti (IDI): il numero d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20107 sul numero d’identificazione delle imprese;
l. omissione sistematica: situazione che si verifica quando uno Stato partner sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese per motivi non giustificati dall’accordo applicabile.
Sezione 2 Rendicontazione Paese per Paese
Art. 3 Contenuto
1 Una rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio in cui il gruppo di imprese multinazionali è attivo, relativi alla cifra d’affari, alle imposte pagate e altri indicatori nonché dati sulle principali attività economiche delle entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali.
2 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della rendicontazione Paese per Paese. Esso può adeguare il contenuto tenendo conto degli standard internazionali applicabili in materia.
Art. 4 Lingua
La rendicontazione Paese per Paese deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.
Art. 5 Valuta
Gli importi che figurano nella rendicontazione Paese per Paese sono espressi in valuta svizzera o nella valuta più importante per l’attività del gruppo di imprese multinazionali.
Sezione 3 Obblighi e diritti delle entità costitutive
Art. 6 Obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese
1 Sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente di Svizzera e che nel periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione realizzano una cifra d’affari annua consolidata superiore a una determinata soglia.