Avamprogetto LF

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF

b. del contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Sezione 7 Sospensione e denuncia

Art. 23

Il Dipartimento federale delle finanze può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell’accordo applicabile, intende:

a. sospendere o denunciare lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner;

b. denunciare l’accordo.

Sezione 8 Disposizioni penali

Art. 24 Violazione degli obblighi di fornire la rendicontazione Paese per

Paese, di registrazione e di comunicazione

1 È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque viola:

a. l’obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese secondo gli articoli 7 e 8;

b. l’obbligo di registrazione secondo l’articolo 10 capoversi 1–2;

c. l’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 10 capoverso 3;

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 25 Infrazioni a decisioni dell’autorità

È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 22, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell’autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 26 Infrazioni commesse nell’azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

8 RS 313.0