Avamprogetto LF
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 10 pagine
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Scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese. LF
Art. 18 Sistema d’informazione
1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati della rendicontazione Paese per Paese, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.
2 I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.
3 Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:
a. ricevere e trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese secondo gli accordi applicabili e il diritto svizzero;
b. tenere un registro delle entità costitutive residenti di Svizzera;
c. trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente legge;
d. effettuare verifiche secondo l’articolo 22;
e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
f. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
g. lottare contro i reati fiscali;
h. approntare statistiche.
4 Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b. le categorie dei dati personali trattati;
c. l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento; e
e. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
5 L’AFC può concedere alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni a cui trasmette le rendicontazioni Paese per Paese in applicazione dell’articolo 13 capoverso 2 e dell’articolo 15 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 19 Obbligo di informazione
Su richiesta le entità notificanti devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione degli accordi applicabili e della presente legge.