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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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Art. 41 Apertura delle offerte
1Nella procedura di pubblico concorso e selettiva tutte le offerte presentate tempestivamente sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.
2È allestito un verbale dell’apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle loro offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché i singoli prezzi globali delle offerte.
Art. 42 Verifica e valutazione delle offerte
1Il committente verifica le offerte presentate sotto il profilo dell’osservanza delle esigenze di forma. Gli errori di calcolo evidenti sono rettificati d’ufficio.
2Il committente può rettificare le offerte se è necessario per renderle oggettivamente confrontabili e se è compatibile con il principio di parità di trattamento degli offerenti. A tale scopo il committente può richiedere spiegazioni agli offerenti. L’iter e il contenuto della rettifica dell’offerta sono indicati in maniera tracciabile.
3In caso di presentazione di un’offerta il cui prezzo sembra inusitatamente inferiore rispetto alle altre offerte, il committente può richiedere all’offerente informazioni utili per accertare se osserva le condizioni di partecipazione e se ha compreso le ulteriori condizioni del bando.
4A condizione che siano adempiti i criteri di idoneità e le specificazioni tecniche, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione.
5Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte necessitano un dispendio sproporzionato, il committente, a condizione di averlo comunicato nel bando, può sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sulla documentazione presentata e classificarle su tale scorta. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate da sottoporre a un’ulteriore verifica e valutazione.
Art. 43 Aggiudicazione
1L’aggiudicazione è effettuata all’offerta economicamente più favorevole.
2L’aggiudicazione di prestazioni ampiamente standardizzate può essere effettuata esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso.
Art. 44 Conclusione del contratto
1Il contratto può essere concluso con l’offerente dopo l’aggiudicazione e dopo la scadenza del termine di ricorso, a meno che il Tribunale amministrativo federale non abbia concesso l’effetto sospensivo al ricorso contro l’aggiudicazione.
2Il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto, se contro la decisione di aggiudicazione è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l’effetto sospensivo.