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Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 42 pagine
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sempreché pubblichi simultaneamente ed elettronicamente l’appalto previsto e la documentazione del bando. Se accetta per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizio commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.
Art. 50 Pubblicazioni
1Nella procedura di pubblico concorso e nella procedura selettiva il committente pubblica il bando, l’aggiudicazione e l’interruzione della procedura su una piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre, conformemente all’articolo 23 capoverso 2, le aggiudicazioni effettuate per incarico diretto almeno nel settore dei trattati internazionali. La documentazione del bando viene di norma messa simultaneamente ed elettronicamente a disposizione. L’accesso a queste pubblicazioni è gratuito.
2Nel caso delle commesse edili e delle relative forniture e prestazioni di servizio, il bando e l’aggiudicazione devono essere pubblicati almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione.
3Per ogni appalto nel settore dei trattati internazionali che non viene messo a concorso in una delle lingue ufficiali dell’OMC, il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell’OMC. La sintesi contiene almeno:
a. l’oggetto dell’appalto;
b. il termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; e
c. l’indirizzo di ottenimento della documentazione del bando.
4Le aggiudicazioni effettuate nel settore dei trattati internazionali vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
a. il genere di procedura applicata;
b. l’oggetto e il volume della commessa;
c. il nome e l’indirizzo del committente;
d. la data dell’aggiudicazione;
e. il nome e l’indirizzo dell’offerente preso in considerazione;
f. il prezzo dell’offerta presa in considerazione (compresa l’imposta sul valore aggiunto).
Art. 51 Conservazione della documentazione
1Sempreché non esistano disposizioni più ampie, i committenti conservano tutta la documentazione relativa a una procedura d’appalto per una durata di tre anni a contare dall’aggiudicazione.
2Rientrano nella documentazione da conservare:
a. il bando;
b. la documentazione del bando;