Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine
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sibilità troppo ampie di ricorrere alla procedura per incarico diretto. Non si sarebbe colta l’opportunità di colmare le lacune nel sistema degli appalti pubblici. Il Cantone JU esige modifiche formali e materiali. Ad esempio propone di suddividere la norma in due disposizioni per disciplinare separatamente la procedura su invito ordinaria e quella straordinaria.
Capoverso 1 Richiesta di offerte comparative
Diversi partecipanti affrontano nei loro pareri la questione dell’autorizzazione a richiedere offerte comparative di cui al capoverso 1. Il Cantone JU esige che nella disposizione sia stabilito un numero massimo di offerte da richiedere. L’USAM, IGS, l’USIE, costruzionesvizzera, l’USM, Commercio Svizzera, usic e la FVE chiedono che l’autorizzazione a richiedere offerte comparative sia stralciata o che in questa procedura venga interpellato direttamente soltanto un offerente. Diversi partecipanti osservano che, altrimenti, potrebbe essere difficile la delimitazione rispetto alla procedura su invito. Inoltre, dal punto di vista economico, sarebbe assurdo chiedere un numero elevato di offerte nell’ambito della procedura per incarico diretto e sottoporle a una valutazione complessa. La SVIT vorrebbe mantenere sostanzialmente basso il numero dei partecipanti a questa procedura. C. Schneider Heusi ritiene che le condizioni e le limitazioni concernenti le offerte comparative siano precisate almeno a livello di rapporto esplicativo.
Capoverso 2 lettera b Condizioni
La Comco fa osservare che l’esistenza di accordi in materia di concorrenza non può essere di norma accertata entro i termini fissati per una procedura di aggiudicazione. La disposizione andrebbe modificata come segue: «esistono indizi sufficienti che le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura su invito sono fondate su accordi in materia di concorrenza.»
Capoverso 2 lettera c Condizioni
La Comco definisce importante questa fattispecie, che tuttavia deve essere interpretata in modo rigoroso. Propone precisazioni concernenti le peculiarità tecniche e artistiche a livello di commento. Il Consiglio dei PF desidera che in questa disposizione anche le «peculiarità scientifiche» giustifichino la procedura per incarico diretto. Inoltre il passaggio concernente l’«alternativa adeguata» sarebbe obsoleto e potrebbe essere stralciato. La SVIT esige lo stralcio senza sostituzione dei passaggi «peculiarità tecniche» e «per motivi di protezione della proprietà intellettuale». In questi casi l’esclusiva della fornitura della prestazione non legittimerebbe l’incarico diretto.
Capoverso 2 lettera d Condizioni
La Comco propone precisazioni nel testo di legge e nel rapporto esplicativo. Chiede che la deroga per motivi di urgenza secondo la lettera d sia esplicitamente limitata ai casi in cui un pubblico concorso non è possibile neppure riducendo i tempi.
Capoverso 2 lettera e Condizioni
Il Cantone SO è favorevole alla norma e la ritiene più comprensibile e più praticabile rispetto alla disposizione vigente che si basa sulla «intercambiabilità» (art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub).
La Sunrise AG chiede precisazioni. Gli incarichi diretti ai sensi della lettera e non dovrebbero essere ammessi se l’offerente originario è un’impresa controllata dal committente. In caso contrario, proprio nel settore delle telecomunicazioni ci sarebbe il rischio di consolidare l’esclusiva a favore della Swisscom SA. In questo settore il cambiamento di offerenti comporterebbe sempre costi notevoli e sfide tecniche. economiesuisse è di parere analogo. Nel settore delle telecomunicazioni e in settori affini, ad esempio, occorrerebbe vigilare affinché un bando non sia orientato, già a livello di concezione di base, agli affermati offerenti in mano pubblica. Questo rischio esisterebbe, tra l’altro, quando si fa riferimento agli aspetti