Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

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della sicurezza o si sceglie una procedura per incarico diretto per le commesse successive a causa dei «costi troppo elevati del cambiamento». Nel caso di offerenti con una posizione di forza sul mercato oppure interamente o parzialmente controllati dallo Stato, occorrerebbe esaminare con attenzione particolarmente critica che tutti i costi siano considerati. In caso contrario ci sarebbe il rischio di ostacolare la concorrenza.

PUBLICA esorta nel suo parere a non intendere la lettera e come un obbligo e a redigerla come una disposizione potestativa, poiché con la motivazione della «commessa successiva» si priva in modo durevole il mercato di queste commesse. La formulazione proposta della lettera e contribuirebbe a cementare le strutture esistenti e incentiverebbe così a rinunciare all’esame dell’economicità, della qualità e dell’innovazione. Questa procedura contraddirebbe inoltre nella sostanza il concetto del ciclo di vita. Sarebbe senz’altro opportuno, in presenza dei necessari requisiti, attribuire le commesse successive all’offerente originario. PUBLICA ritiene tuttavia che questo debba essere possibile anche in un pubblico concorso. Per evitare costi supplementari, si dovrebbe vincolare il bando alla condizione che un

«nuovo» offerente deve essere disposto a fornire, ad esempio, determinate prestazioni proprie oppure ad assumere i costi supplementari causati dal cambiamento di offerente. Ciò potrebbe essere quindi considerato nei criteri di idoneità di cui all’articolo 31 AP-LAPub.

Secondo il PLR e Développement Suisse le commesse successive devono essere sistematicamente messe a concorso. Bisognerebbe impedire che la fattispecie di cui alla lettera e diventi una regola. C. Schneider Heusi si oppone alla disposizione: basarsi soltanto su «notevoli difficoltà» o «costi supplementari sostanziali» comporta un elevato potenziale di abuso. Se proprio necessario, queste condizioni dovrebbero essere soddisfatte cumulativamente. Anche la Swissmem si esprime in tono critico: l’incarico diretto per le commesse successive deve essere ammesso soltanto per oggetti identici che non hanno un prezzo di mercato. Secondo M. Beyeler la norma del GPA cui si rifà la disposizione della lettera e non è stata attuata correttamente. La formulazione dovrebbe essere la seguente: «e. all’offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici e perché esso comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali.»

Capoverso 2 lettera f Condizioni

Il Consiglio dei PF deplora il fatto che la disposizione sia formulata in modo troppo restrittivo e che la realtà della ricerca continui a non essere recepita nell’avamprogetto. Nella disposizione dovrebbe essere considerato l’appalto di costruzioni di prototipi (ad es. nell’ambito dell’ingegneria meccanica), costruzioni nuove o costruzioni per la ricerca. La norma andrebbe dunque completata con «o costruzioni».

Capoverso 2 lettera h Condizioni

Lignum chiede lo stralcio della lettera h perché questa può comportare che gli acquisti siano effettuati esclusivamente sulla base del prezzo più conveniente e non tenendo conto degli aspetti concernenti lo sviluppo sostenibile.

Capoverso 2 lettera i Condizioni

C. Schneider Heusi accoglie con favore l’estensione delle fattispecie secondo la lettera i. Il commento nel rapporto esplicativo dovrebbe tuttavia descrivere le condizioni in modo più dettagliato, in particolare quelle per il mandato di studio. Per l’applicazione della lettera i la SIA propone come ulteriore condizione che l’appalto sia aggiudicato con il metodo delle due buste. Inoltre bisognerebbe indicare che il mandato di studio è appropriato solo in casi complessi e interdisciplinari. La disposizione andrebbe modificata nel seguente modo: «… il committente aggiudica la progettazione successiva o anche il coordinamento delle presta-