Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine
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alla concorrenza prevedendo ulteriori prescrizioni e limitazioni. Nell’impostazione delle regole relative agli appalti pubblici dovrebbero essere determinanti solo gli obiettivi e i criteri che incentivano la concorrenza.
Secondo la SIA, per promuovere una concorrenza efficace i criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo tale che anche giovani specialisti inesperti e quelli con altre qualifiche equivalenti possano partecipare alla procedura. Ciò potrebbe essere garantito, ad esempio, ammettendo referenze ottenute a seguito di un rapporto di lavoro o referenze relative a lavori eseguiti in altre categorie edili.
C. Schneider Heusi suggerisce di rinunciare all’aggettivo «essenziali» nel capoverso 1. In linea di principio i criteri sarebbero essenziali, altrimenti non verrebbero adottati come criteri di idoneità. Anche la SVIT è a favore di questo stralcio. La CHGEOL approva il fatto che le capacità professionali, finanziarie, economiche, tecniche e organizzative degli offerenti, come pure la loro esperienza possano essere utilizzate come criteri di idoneità. PUBLICA suggerisce di inserire anche le richieste concernenti commesse successive come criterio di idoneità. Inoltre l’articolo 31 AP-LAPub dovrebbe essere completato con il seguente capoverso: «Invece di un’aggiudicazione per incarico diretto ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 lettera e, la fornitura di prestazioni supplementari da parte di nuovi offerenti può essere stabilita come criterio di idoneità a compensazione totale o parziale degli svantaggi ivi menzionati». La Swico chiede che in futuro l’accettazione delle condizioni di acquisto prestabilite da parte del committente non costituiscano più un criterio di idoneità. Tali criteri dovrebbero riguardare esclusivamente gli offerenti, le loro capacità ed esperienze. Questa precisazione dovrebbe essere aggiunta in un nuovo capoverso 5.
Capoverso 2 «Capacità finanziarie»
La SIA, l’USIE, costruzionesvizzera e l’USM ritengono che la nozione di «capacità finanziaria» sia poco chiara. Nei bandi verrebbero spesso utilizzate formulazioni non adeguate a documentare l’idoneità finanziaria (ad es. «rapporto adeguato tra l’importo annuo delle commesse e il fatturato medio annuo» oppure «il fatturato annuo è più del doppio del fatturato annuo del committente»). Inoltre ciò ostacolerebbe o, addirittura, impedirebbe l’accesso al mercato di imprese giovani o più piccole e costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento e della libertà economica. La SVIT condivide questo parere e chiede che le differenze tra i criteri di idoneità finanziari ed economici siano spiegati nella legge,
nell’ordinanza o, perlomeno, nel messaggio. Anche la FVE chiede precisazioni in merito al criterio della «capacità finanziaria».
Proposte concernenti il capoverso 2
usic esprime un parere sostanzialmente favorevole in merito all’adozione dell’«esperienza» come criterio di idoneità, così come Commercio Svizzera; tuttavia questo criterio dovrebbe essere sufficientemente precisato. La SVIT, invece, è totalmente contraria al criterio
dell’«esperienza». La Coalizione delle ONG per gli appalti sostenibili, Gesamtkirchgemeinde Bern, I Verdi e l’USS sono propensi ad adottare, al posto del criterio dell’«esperienza», il passaggio «e garantiscono che l’offerente lavori secondo criteri sostenibili dal punto di vista sociale, ecologico ed economico». Anche Lignum ritiene auspicabile l’adozione di criteri di idoneità legati alla sostenibilità e chiede di completare di conseguenza il capoverso 2. Tra i criteri di idoneità specifici la disposizione dovrebbe prevedere, ad esempio, l’istituzione di sistemi di gestione della qualità o di gestione ambientale oppure una maggiore idoneità ecologica per i metodi e i processi produttivi. Secondo il parere del Cantone UR i posti di formazione per apprendisti devono essere considerati tra i criteri di idoneità. La FVE auspica che la formazione e il numero dei collaboratori figurino tra i criteri di idoneità. Sottolinea inoltre che lo stesso committente dovrebbe avere la possibilità di controllare le referenze fornite dall’offerente.
Capoverso 3