Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine
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un’ordinazione effettuata unilateralmente e l’ottenimento di un’offerta successiva dalla parte contrattuale del contratto quadro solo se lo prevede il contratto quadro. Il secondo periodo del capoverso 3 creerebbe una certa incertezza in proposito. Il capoverso 4 andrebbe modificato nel seguente modo: «4 Se per motivi sufficienti riguardanti lo stesso fabbisogno complessivo sono messi a concorso e conclusi contratti quadro con più offerenti, uno per ogni offerente, le commesse singole sono messe a concorso secondo le disposizioni del contratto quadro. Se questo prevede la possibilità di un’ordinazione unilaterale, il committente la fa all’offerente che risulta dalla graduatoria e che, nel caso concreto, è disponibile e idoneo secondo le disposizioni del contratto quadro. In merito alla possibilità di un’ordinazione unilaterale il contratto quadro può prevedere anche che un numero elevato di utenti al di fuori del servizio di aggiudicazione possa deliberare sulle ordinazioni singole nell’ambito di decisioni individuali non condizionate. Se il contratto quadro non ammette un’ordinazione unilaterale, le commesse singole sono messe a concorso secondo la procedura seguente:
a. prima di bandire ogni commessa singola il committente consulta per scritto le parti contrattuali e comunica loro il fabbisogno concreto nonché un’eventuale concretizzazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel contratto quadro. […]
d. il committente conclude il contratto singolo con la parte contrattuale che nel caso concreto è idonea secondo le disposizioni del contratto quadro e che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.»
Procedure e protezione giuridica
La SVIT chiede che l’aggiudicazione del contratto quadro costituisca una decisione impugnabile.
La SIA, l’USIE, costruzionesvizzera, l’USM, Commercio Svizzera, l’UDC e usic accolgono con favore la possibilità di concludere contratti quadro. Essi la ritengono opportuna proprio quando occorre aggiudicare numerose commesse singole e si auspica un processo efficiente nell’interesse di tutte le parti in causa. Il vantaggio conseguito in termini di efficienza non dovrebbe essere tuttavia annullato da complesse procedure nell’aggiudicazione delle singole commesse. La Posta e le FFS chiedono che in un nuovo capoverso 5 si stabilisca che l’aggiudicazione di singole commesse non è sempre impugnabile. Altrimenti verrebbero meno i vantaggi e l’obiettivo di questo strumento. Per garantire la certezza del diritto necessaria, il rimando nel commento non è ritenuto sufficiente.
La Swissmem chiede invece che sia l’attribuzione di una commessa singola sia l’«aggiudicazione» in una procedura di mini-gara debbano imperativamente usufruire della protezione giuridica prevista dal diritto in materia di appalti pubblici. Il Cantone SO ritiene che alcune questioni in proposito rimangano aperte: non è chiaro se anche l’attribuzione di singole commesse debba essere pubblicata come aggiudicazione ai sensi dell’articolo 50 AP-LAPub e se rappresenti un oggetto del ricorso secondo l’articolo 55 AP-LAPub oppure a quali condizioni lo sarebbe. Il rapporto esplicativo non fornirebbe chiarimenti sufficienti in merito.
Capoverso 2 Durata dei contratti quadro
La Swissmem chiede di fissare categoricamente a quattro anni la durata dei contratti quadro. L’ultimo periodo del capoverso 2 («In casi motivati può essere prevista una durata superiore.») andrebbe stralciato. Anche C. Schneider Heusi è favorevole alla limitazione della durata a quattro anni. Inoltre il capoverso 2 dovrebbe essere completato. Già nella documentazione del bando una durata superiore dovrebbe essere giustificata dalla complessità del progetto o dagli investimenti elevati dell’offerente. Le proroghe automatiche dovrebbero essere considerate inammissibili. Le FFS auspicano invece il mantenimento della norma in vigore che prevede una durata di 5 anni. Anche il Consiglio dei PF ritiene troppo breve una durata di 4 anni e in proposito evidenzia l’ingiustificato onere amministrativo supplementare.