Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine
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nonché di definire e stabilire le possibili soluzioni o i modi di procedere dal punto di vista tecnico oppure per migliorare la sostenibilità. […]».
5.5.11. Articolo 29 Contratti quadro
Proposte generali
L’AES, la Flughafen Zürich AG e C. Schneider Heusi accolgono con favore l’articolo 29 AP-LAPub. La norma è ritenuta un valido strumento per creare la certezza del diritto. Anche Railplus approva la disposizione.
Il gruppo SFIG descrive la disposizione come non opportuna, poiché le prestazioni nell’ambito della geologia non possono essere comunque standardizzate. L’ACS ritiene che la presente revisione sia tuttora caratterizzata dall’intento di ancorare il diritto in materia di appalti pubblici nel settore della costruzione e che comporti quindi processi insoddisfacenti o risultati poco economici proprio nell’ambito dei contratti di lunga durata relativi alle tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC). Sarebbe dunque opportuno valutare se un trattamento differenziato di questi contratti sia da armonizzare con il diritto di rango superiore, riuscendo così a tenere in migliore considerazione il principio dell’economicità in questo ambito. La concorrenza non sarebbe appropriata quando, fin dall’inizio, è molto probabile che non solo non consentirà di risparmiare fondi pubblici, ma genererà costi supplementari. Il Cantone SO si oppone alla proposta disposizione dell’articolo 29 AP-LAPub. Esso ritiene che la regolamentazione in vigore soddisfi le esigenze.
Singole osservazioni
La Swissmem esprime un parere sostanzialmente favorevole sui contratti quadro, se si intendono «condizioni generali individualizzate per singole commesse», se le prestazioni e i beni ottenuti hanno un prezzo di mercato e non sussiste alcun obbligo di acquisto. Tuttavia, se ci si avvale di questa possibilità per eludere i principi del diritto in materia di appalti pubblici (in particolare la trasparenza), il parere è chiaramente negativo. Tale strumento non dovrebbe indurre allo svolgimento incondizionato di procedure per incarico diretto in questo ambito, solo perché il contratto quadro è stato stipulato in applicazione del diritto in materia di appalti pubblici.
La Swico teme che i contratti quadro siano utilizzati per sostituire i bandi relativi a prestazioni carenti e irrealistiche, anziché per mettere a concorso progetti misurabili concretamente. Il capoverso 1 secondo periodo non dovrebbe dunque essere formulato come disposizione potestativa, ma redatto in modo vincolante. Il capoverso 4 dovrebbe inoltre essere riformulato come segue: «4 Se per motivi sufficienti vengono conclusi contratti quadro con più offerenti, le commesse singole possono essere bandite, a scelta del committente, sia alle condizioni del pertinente contratto quadro senza nuovo invito a presentare un’offerta sia secondo la procedura seguente:». IGS chiede invece lo stralcio del capoverso 4, con il quale i vantaggi dell’introduzione di contratti quadro sarebbero annullati oppure sottoposti all’interpretazione arbitraria del committente. Le FFS ritengono troppo limitativo il passaggio nel quale si afferma che i contratti quadro possono essere conclusi con più offerenti «per motivi sufficienti» (cpv. 4). Esso potrebbe creare problemi giuridici e quindi andrebbe stralciato. Il servizio di aggiudicazione dovrebbe poter decidere quando sia opportuno un contratto quadro con più offerenti.
M. Beyeler chiede diverse precisazioni e modifiche del testo di legge e del rapporto esplicativo. Ritiene che si debbano mettere a concorso l’oggetto degli acquisti singoli e il loro volume massimo, definendoli nel contratto quadro con la massima precisione possibile. Inoltre, la legge dovrebbe stabilire che al contratto quadro possono ricorrere soltanto i servizi dei committenti pubblici indicati nella documentazione del bando e nel contratto quadro. Il capoverso 3 andrebbe precisato nel senso che il committente ha la possibilità di scegliere tra