Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

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5.6.6. Articolo 35 Consorzi e subappaltatori

Proposte generali

L’ammissibilità di consorzi è espressamente approvata da IGS, usic e Commercio Svizzera. Proprio in caso di progetti complessi la collaborazione tra diverse parti si rivelerebbe di norma necessaria.

Capoverso 1

L’USS e il PSS chiedono di limitare la catena dei subappaltatori a due livelli al massimo. La Comco è del parere che i consorzi e i subappaltatori debbano essere sostanzialmente ammessi. Per ragioni di trasparenza e per garantire la concorrenza chiede di modificare la disposizione nel seguente modo: «L’aggiudicatario deve comunicare al committente i nomi dei subappaltatori che partecipano all’esecuzione della commessa [eventualmente: in ragione del 10 per cento dell’importo della commessa] non appena è a conoscenza di tale partecipazione.»

Capoverso 2

L’AES chiede di completare la norma nel seguente modo: «Il committente può limitare o escludere l’istituzione di consorzi e il ricorso a subappaltatori. In particolare può stabilire quali prestazioni debbano essere imperativamente fornite dall’offerente.» Secondo la SVIT occorre inserire un nuovo capoverso 2: «Tutti i partecipanti ai consorzi e i subappaltatori devono essere menzionati dall’offerente nella candidatura indicandone il cognome, il nome e il domicilio oppure la ditta e la sede. Sono inoltre assoggettati alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 30.»

Capoverso 3

usic e Commercio Svizzera approvano che un’eventuale esclusione dei consorzi debba essere menzionata nella documentazione del bando (cfr. art. 39 lett. f AP-LAPub). Affinché la disposizione del capoverso 3 sia conforme per analogia al principio dell’articolo 35 capoverso 1 e dell’articolo 39 lettera f AP-LAPub, il capoverso dovrebbe essere modificato in modo tale che le candidature multiple di subappaltatori siano in linea di principio ammesse, purché non siano escluse nella documentazione del bando. La Posta invita a sostituire «escluse» con «non ammesse» al capoverso 3. Inoltre si chiede se le candidature multiple siano escluse in linea di principio oppure solo nell’ambito di consorzi. La clausola dovrebbe essere riformulata di conseguenza. Non sarebbero chiare neppure le conseguenze giuridiche delle candidature multiple, aspetto che dovrebbe essere chiarito almeno nel commento. Laddove possibile, questo caso dovrebbe essere inserito come motivo di esclusione all’articolo 46 AP-LAPub.

Capoverso 4

Secondo C. Schneider Heusi la disposizione ambigua del capoverso 4 («La prestazione caratteristica […]») costituisce un’ingerenza ingiustificata nella facoltà discrezionale del committente e nella libertà contrattuale. Il capoverso 4 dovrebbe essere definitivamente stralciato. Anche M. Beyeler è a favore dello stralcio della norma. Il servizio di aggiudicazione dovrebbe essere libero di decidere quali strutture ammettere e quali prestazioni non devono essere fornite da subappaltatori. In questo senso sarebbe sufficiente stabilire che il servizio di aggiudicazione possa prescrivere il tipo e la portata della partecipazione di subappaltatori alla fornitura della prestazione. L’AES critica il principio sancito al capoverso 4. La disposizione potrebbe ostacolare le aggiudicazioni alle imprese generali o totali nel caso in cui debbano essere coinvolti subappaltatori per alcune prestazioni caratteristiche. L’obiettivo della norma di escludere dalla procedura gli offerenti «virtuali» potrebbe essere raggiunto anche prevedendo opportune restrizioni nel bando.