Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 56Fedlex · Rapporto sui risultati

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5.6.7. Articolo 36 Lotti e prestazioni parziali

Proposte generali

Il PLR e Développement Suisse chiedono che i volumi dei lotti siano scelti in linea con la fattibilità tecnica e l’esecuzione efficiente e in modo che possa partecipare al bando il maggior numero possibile di offerenti. Di conseguenza i volumi dei lotti non dovrebbero tenere artificialmente basso il numero dei potenziali offerenti, così da escludere sin dall’inizio PMI (o, in generale, gli offerenti svizzeri) ad esempio a seguito di un volume della commessa inutilmente elevato. Sarebbe opportuno evitare distorsioni della concorrenza da parte degli enti pubblici. Anche economiesuisse è del parere che l’impostazione dei volumi dei lotti e la descrizione dei criteri debbano consentire di ottenere il maggior numero possibile di offerte al fine di promuovere efficacemente la concorrenza. Le specificazioni descritte in modo aperto e che ammettono diverse soluzioni favorirebbero l’innovazione. La Sunrise AG esprime un parere analogo: il volume del lotto potrebbe escludere dal bando gli offerenti più piccoli. Per questo motivo il committente dovrebbe definire i volumi dei lotti in modo che non solo imprese statali o dominanti sul mercato possano partecipare al bando.

Capoverso 2

La SSIC, Infra Suisse, l’USIE, costruzionesvizzera, l’USM, Commercio Svizzera, la FVE, la SVIT e l’USAM auspicano che, per motivi di trasparenza, i lotti e le prestazioni parziali siano noti già al momento del bando. In caso contrario, potrebbero risultare elevati costi supplementari.

Capoverso 3

L’AES approva la possibilità sancita al capoverso 3 di limitare il numero di lotti per offerente.

C. Schneider Heusi chiede di stabilire in modo restrittivo e di applicare di conseguenza le condizioni alle quali il committente può eccezionalmente limitare l’aggiudicazione a un numero determinato di lotti per offerente (e quindi intervenire sul mercato). A suo parere il capoverso 3 contiene un importante principio e una deroga che deve rimanere tale. La disposizione dovrebbe essere completata segue: «In casi eccezionali motivati può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.» M. Beyeler chiede una precisazione analoga, secondo la quale il committente deve poter motivare sufficientemente la limitazione del numero dei lotti.

Capoverso 5

L’USIE, costruzionesvizzera, l’USM, Commercio Svizzera, la SSIC, Infra Suisse e la FVE chiedono di completare la disposizione nel seguente modo: «5 Il committente può riservarsi nel bando la possibilità di aggiudicare prestazioni parziali. L’entità e la possibilità di una maggiorazione del prezzo della prestazione parziale devono essere chiaramente definite.»

C. Schneider Heusi è favorevole allo stralcio del capoverso 5, dal momento che contraddice l’imperativo della trasparenza e il principio della confidenzialità. Una semplice riserva non sarebbe sufficiente; il committente dovrebbe piuttosto verificare se sono date le condizioni per un’interruzione parziale della procedura.

5.6.8. Articolo 37 Varianti

La SVIT approva la disposizione. Anche la Swissmem accoglie in linea di massima con favore lo strumento delle varianti, ma non comprende il motivo di lasciare ai servizi di aggiudicazione la facoltà di decidere se ammettere varianti oppure limitarle. Il secondo periodo del capoverso 1 dovrebbe essere pertanto stralciato definitivamente. Il Cantone SO apprezza la precisazione che le varianti riguardano esclusivamente l’oggetto della prestazione, esclu-