Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

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2, secondo la quale nella procedura di ricorso è concesso su richiesta il diritto di prendere visione degli atti «immediatamente e senza indugio».

C. Schneider Heusi chiede di accordare agli offerenti il diritto di prendere visione degli atti già nella procedura decisionale salvaguardando il principio della confidenzialità e di modificare di conseguenza il capoverso 1. Bisognerebbe stralciare il capoverso 2 senza sostituirlo, poiché il diritto di prendere visione degli atti nella procedura di ricorso dovrebbe continuare a essere esclusivamente oggetto della regolamentazione prevista nella legge federale sulla procedura amministrativa. Anche M. Beyeler è favorevole allo stralcio del capoverso 2 e propone un rimando indiretto alla legge federale sulla procedura amministrativa.

5.9.8. Articolo 60 Decisione su ricorso

La Swissmem approva espressamente il capoverso 3, secondo il quale l’autorità di ricorso statuisce su un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. Il Cantone SO non ha obiezioni circa la normativa proposta, ma suggerisce, da un lato, di completare il capoverso 3 affinché la riserva menzionata nel commento dell’immediata comprovabilità emerga dalla disposizione e, dall’altro, di modificare il commento al capoverso 2.

La SVIT chiede di stralciare il capoverso 3 o di riformularlo. Per salvaguardare il diritto di essere sentiti sarebbe necessario accordare alle parti almeno il diritto a un semplice scambio di scritti. A suo parere non ha senso che con il ricorso le due parti debbano presentare elementi di prova circostanziati, finché non è stata presa una decisione riguardo a un’eventuale violazione del diritto.

C. Schneider Heusi accoglie con favore la possibilità di presentare le richieste di risarcimento dei danni già al momento della presentazione del ricorso. Nel commento si dovrebbe precisare che non si può trattare di un obbligo definitivo per gli offerenti. In un capoverso aggiuntivo occorrerebbe inoltre disciplinare legalmente l’ordine impartito dal tribunale al committente di disdire il contratto, menzionato soltanto nel commento all’articolo 44.

M. Beyeler consiglia di precisare al capoverso 3 che una richiesta di risarcimento dei danni deve essere presentata e motivata (in particolare quantificata) solo se è stabilito che il contratto è stato concluso (legalmente). Si oppone all’ulteriore limitazione, proposta al capoverso 4, del risarcimento dei danni alle spese sostenute per l’offerta. La prescrizione vigente dell’articolo 34 capoverso 2 LAPub, secondo la quale il risarcimento dei danni può includere non solo le spese sostenute per l’offerta, ma anche le spese giudiziarie rimaste scoperte con la procedura di ricorso, dovrebbe essere mantenuta apportando le necessarie modifiche al capoverso 4.

L’USIE, costruzionesvizzera, l’USM e la SIA si oppongono a una limitazione dei diritti di risarcimento dei danni per i tipi di appalto orientati a trovare soluzioni concrete. Per questi ultimi dovrebbero essere dichiarati applicabili in un ulteriore capoverso i regolamenti SIA 142 e SIA 143.

5.9.9. Articolo 61 Revisione

In merito a questa disposizione non sono state formulate osservazioni.

5.10. Capitolo 9 Disposizioni finali

5.10.1. Articolo 62 Esecuzione

Proposte generali