Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 87 pagine

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A proposito dell’articolo 5 capoverso 3 (nuovo) e dell’articolo 9 capoverso 2 (nuovo) LMI, M. Beyeler chiede come si debba procedere in caso di future modifiche del CIAP. Se ogni volta dovesse essere adeguata la legislazione federale, per le modifiche che non mettono in discussione la LMI dovrebbe essere comunque prevista l’approvazione da parte del Consiglio federale. Tra l’altro oggi non sarebbe ancora chiaro quale forma assumerà il CIAP 2015.

La SVIT si oppone alla delega dei compiti al DFF secondo gli articoli 7 e 10. La decisione in merito all’esenzione dei committenti settoriali e all’ammontare dei valori soglia sarebbe un importante compito politico, che non dovrebbe essere delegato a un’unità amministrativa.

5.10.2. Articolo 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Modifica della legge federale sul mercato interno

La IHZ è del parere che si debbano applicare anche le disposizioni sulla protezione giuridica della legge sul mercato interno (LMI, RS 943.02). Recentemente la Comco avrebbe dimostrato di essere un attore affidabile e indipendente che applica il diritto di ricorso in modo accorto e opportuno per garantire la protezione giuridica negli appalti pubblici. La Comco dovrebbe continuare a disporre del diritto di ricorso a livello della Confederazione e dei Cantoni. Con riferimento alla raccomandazione della Comco del 1° dicembre 2014, anche economiesuisse è favorevole a un diritto di ricorso della Comco.

Secondo la Comco il progetto di revisione è nel complesso equilibrato, tiene conto della tutela della concorrenza, dell’apertura dei mercati degli appalti cantonali e comunali e dell’applicazione del diritto in materia di appalti pubblici. La Comco è favorevole alla revisione della LMI secondo il progetto posto in consultazione. Rifiuta categoricamente la proposta eventuale contenuta nel progetto in base alla quale un diritto di ricorso delle autorità deve essere sancito nel CIAP e deve spettare all’OiAp o alla Comco. La Comco rimanda in proposito alla raccomandazione del 1° dicembre 2014 all’attenzione del Consiglio federale e dell’OiAp.

usic e Commercio Svizzera approvano la disposizione prevista all’articolo 5 capoverso 3 LMI secondo la quale i Cantoni e i Comuni sottostanno esclusivamente alle disposizioni materiali e di diritto procedurale del CIAP 2015. Inoltre accolgono con favore la possibilità, prevista all’articolo 8 capoverso 2, della Commissione della concorrenza di emanare raccomandazioni nell’ambito del CIAP 2015. Rifiutano invece l’estensione delle competenze della Commissione per la concorrenza proposta negli articoli 8 capoverso 1 e 9 capoverso 2bis LMI.

Per l’AES la possibilità di ricorso delle autorità secondo il capoverso 2 in combinato disposto con la modifica della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno non è più appropriata. Nei quasi vent’anni dell’esistenza della LMI si sarebbe sviluppata una prassi stabile nell’applicazione del diritto in materia di appalti pubblici. Strutturare questa prassi nel senso di contrastare sviluppi sbagliati mediante ricorsi della Comco non sarebbe più necessario. Il diritto di ricorso delle autorità potrebbe essere inoltre esercitato anche se tutte le parti hanno accettato la procedura. In questi casi un ricorso delle autorità sarebbe del tutto insensato. Anche il Cantone ZG e la FVE si oppongono al diritto di ricorso per la Commissione della concorrenza.

Il Consiglio dei PF deplora che, secondo le modifiche previste all’articolo 10 capoverso 1 LMI, la Commissione per la concorrenza possa presentare perizie sull’applicazione della presente legge e del CIAP 2015 soltanto ad autorità amministrative o giudiziarie federali,

cantonali e comunali. Esso non comprende perché questa possibilità sia negata alle altre unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata, in particolare alle organizzazioni e agli istituti di diritto pubblico. La disposizione andrebbe modificata di conseguenza.