Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

trasferire tale compito a terzi. Le trasgressioni devono essere sanzionate da disposizioni nei contratti di appalto, in particolare da pene convenzionali. Il capoverso 3 sancisce anche l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione di cui all’articolo 6 della legge contro il lavoro nero (LLN)73, in particolare nell’ambito del diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte. Ciò è necessario perché il lavoro nero costituisce d’ora in poi un criterio per l’esclusione o la revoca (art. 46 lett. i AP-LAPub). Il committente deve pertanto fare controllare l’osservanza di questi obblighi.

Cpv. 4

Lo scambio di informazioni tra il committente e i diversi organi di controllo del mercato del lavoro e le autorità previste da leggi speciali è disciplinato dal capoverso 4. Affinché possano applicare le sanzioni di cui all’articolo 47, il committente, gli organi e le autorità competenti devono poter scambiare le informazioni necessarie sull’esistenza ad esempio di una violazione delle condizioni minime di stipendio e di lavoro. Sono organi di controllo in particolare:

- gli organi di controllo di cui all’articolo 4 LLN;

- le autorità di cui all’articolo 11 LLN, segnatamente nel settore delle assicurazioni sociali, delle imposte alla fonte e degli

stranieri;

- gli organi paritetici di esecuzione ai sensi dell’articolo 3 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbli-

gatorio generale al contratto collettivo di lavoro74;

- le commissioni tripartite di cui all’articolo 360b CO;

- le autorità cantonali di esecuzione ai sensi dell’articolo 41 LL; e

- gli organi esecutivi ai sensi dell’articolo 85 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)75, nonché gli

uffici per l’uguaglianza fra donna e uomo.

Art. 15 Ricusa

Cpv. 1

Gli offerenti hanno diritto alla valutazione delle loro offerte da parte di un’autorità indipendente. Le norme di ricusa del diritto generale di procedura si applicano in linea di massima anche ai committenti pubblici. Secondo la prassi attuale esse si applicano già nel momento in cui esiste la mera parvenza di prevenzione o il mero rischio di conflitto di interessi (art. 10 cpv. 1 lett. d PA76). La concomitanza di diversi elementi che, considerati singolarmente, non presentano un grado di intensità sufficiente a giustificare un obbligo di ricusa può suscitare anch’essa una preoccupazione motivata di prevenzione. La parvenza di prevenzione può poi essere destata in particolare da interessi economici sotto forma di stretta relazione economica (ad es. rapporto di lavoro, detenzione di partecipazioni) oppure di rapporto di concorrenza, a condizione che motivi oggettivi indichino una certa intensità. Le circostanze che motivano la ricusa sono tanto più valide quanto più intensa e attuale è la stretta relazione77. Di regola i contatti tra il committente e i fornitori nel quadro di una relazione contrattuale esistente non raggiungono questo grado di intensità.

Si tratta comunque di impedire che i requisiti relativi alla ricusa siano resi più restrittivi, ad esempio in considerazione del numero relativamente esiguo di offerenti nel settore altamente specializzato delle tecnologie dell’informazione. Per questo motivo, la prassi summenzionata volta a garantire l’indipendenza dei giudici costituzionali non può essere facilmente trasferita alla procedura di appalto. In questo senso, ad esempio, non si possono escludere cambiamenti di persone tra offerenti e committenti pubblici. L’Amministrazione federale occupa ad esempio nel settore IT collaboratori dei quali si può presumere che abbiano lavorato presso un potenziale offerente. A seconda delle circostanze, i contatti con gruppi specializzati vanno valutati positivamente poiché accrescono le competenze specialistiche e settoriali dei committenti. L’indipendenza non è quindi astratta, ma va sempre valutata sulla base dei compiti e delle funzioni del diritto in materia di appalti pubblici. In altri termini, a differenza dell’articolo 10 PA, la mera parvenza di prevenzione non basta. La prevenzione deve avere ripercussioni concrete.

La lettera e costituisce una fattispecie completiva. Per considerazioni di praticabilità e per evitare doppioni è fatta salva la prova che le circostanze che mettono in dubbio l’indipendenza (ad es. la vicinanza personale a livello di committente e di offerente) non siano state rilevanti ai fini della procedura.

Cpv. 2 e 3

Non si può aspettare fino al momento dell’aggiudicazione per invocare la ricusa. La richiesta di ricusa va presentata non appena si è a conoscenza di fatti che rendono probabile una prevenzione. Il committente decide in merito alla richiesta con una decisione incidentale, a cui la persona considerata prevenuta non partecipa. Il principio secondo il quale l’offerente deve invocare presunte irregolarità immediatamente dopo la scoperta si applica all’intera procedura di aggiudicazione. Anche nel caso di altre violazioni del diritto l’offerente non può ritardare la contestazione fino al momento dell’aggiudicazione a un concorrente. L’offerente sottostà dunque a un obbligo di contestazione la cui inosservanza comporta la perdita del diritto di ricorso.

Art. 16 Preimplicazione

Cpv. 1

La presente disposizione corrisponde al vigente articolo 21a capoverso 1 OAPub. Il disciplinamento della preimplicazione si fonda sul principio della parità di trattamento78 e su quello del promovimento della concorrenza e dell’impiego economico dei fondi pubblici. Secondo la prassi del Tribunale federale, la preimplicazione è data se un offerente ha partecipato alla preparazione di una procedura di appalto, ad esempio allestendo le basi del progetto, elaborando la documentazione del bando oppure fornendo al committente informazioni su determinate specifiche tecniche dei beni da acquistare79. Solo una cosiddetta preimplicazione qualificata può determinare il divieto di partecipazione a una procedura di appalto. Questa conseguenza giuridica non subentra se l’attuale vantaggio in termini di conoscenze nei confronti degli altri offerenti è solo esiguo o se la partecipazione alla preparazione della procedura di appalto da parte dell’offerente preimplicato è soltanto di natura subalterna come pure se la prestazione messa a concorso può unicamente essere fornita

73Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN), RS 822.41.

74Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, RS

221.215.311.

75 Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20.

76 Legge federale 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021.

77 Cfr. DTAF B–4852/2012 del 15 novembre 2012, consid. 4 segg.

78 Cfr. CRM 2006–004 del 26 giugno 2006, consid. 2.

79 Cfr. sentenza del TF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005, consid. 3.1.