Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

protezionismo. Esso implica anche il fatto che bisogna ad esempio impedire che un offerente fruisca di un vantaggio in termini di informazione; nell’impossibilità di impedire questo vantaggio esso va perlomeno controbilanciato.

Lett. d: gli offerenti hanno diritto alla protezione dei loro dati e segreti d’affari. Se questi dati non sono protetti in maniera sistematica, non può instaurarsi un regime di concorrenza funzionante tra gli offerenti. L’assenza di trasparenza può incoraggiare la corruzione e portare alla cattiva gestione, mentre una trasparenza eccessiva può favorire comportamenti concertati ed avere effetti negativi sulla concorrenza.

Art. 14 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro

Cpv. 1 e 2

Mentre le norme sociali e i principi di trattamento nazionale e di non discriminazione talvolta si contrappongono, si è affermato il parere che il rispetto delle disposizioni minime in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro nonché della parità di trattamento fra uomo e donna è imprescindibile per garantire il buon funzionamento della concorrenza. In Svizzera bisogna in particolare prendere in considerazione le disposizioni del Codice delle obbligazioni, della legge sul lavoro (LL)62 e delle pertinenti ordinanze di esecuzione. Vanno inoltre osservate le disposizioni dei contratti collettivi e normali di lavoro come pure, in assenza di simili strumenti, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il ramo. Il dumping abusivo in ambito di condizioni di lavoro, la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e la disparità di trattamento fra uomo e donna non possono essere premiati con l’aggiudicazione di commesse pubbliche.

Ai fini di un’armonizzazione tra il diritto federale e quello cantonale si propone di derogare in parte al principio del luogo della prestazione che l’articolo 8 capoverso 1 lettera b LAPub sancisce attualmente per gli acquisti della Confederazione e di adeguare il diritto ai principi della LMI applicabili ai Cantoni: se per gli offerenti esteri che forniscono una prestazione in Svizzera continuano ad essere sufficienti le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione, gli offerenti con sede o succursale in Svizzera devono d’ora in poi osservare almeno le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro applicabili nel luogo della loro sede o succursale. In tal modo, gli offerenti esteri non dovrebbero nel complesso essere discriminati rispetto agli offerenti svizzeri. A seconda infatti delle condizioni minime vigenti nel luogo (ad es. salari minimi stabiliti da contratti collettivi di lavoro non dichiarati di obbligatorietà generale), gli offerenti esteri fruiranno una volta di un vantaggio rispetto agli offerenti svizzeri (se ad es. gli offerenti svizzeri provengono da un luogo con salari minimi superiori a quelli del luogo della prestazione) e saranno svantaggiati un’altra volta (nel caso opposto).

L’osservanza di norme minime sulla tutela del lavoro e di norme sociali è stata al centro dell’attenzione negli ultimi anni a causa di alcuni abusi verificatisi nelle aziende di produzione. Il GPA 2012 non disciplina esplicitamente questa questione, ma le norme minime sulla tutela del lavoro costituiscono ormai parte dell’acquis svizzero e di quello comunitario. Già nella prassi attuale la Confederazione e i Cantoni esigono, nell’ambito degli appalti svizzeri, l’osservanza delle disposizioni nazionali in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro e, nel caso degli appalti internazionali, almeno il rispetto degli accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Tali accordi di base sono:

– la convenzione n. 29 del 28 giugno 193063 concernente il lavoro forzato od obbligatorio;

– la convenzione n. 87 del 9 luglio 194864 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;

– la convenzione n. 98 del 1° luglio 194965 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collet-

tiva;

– la convenzione n. 100 del 29 giugno 195166 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e fem-

minile;

– la convenzione n. 105 del 25 giugno 195767 concernente la soppressione del lavoro forzato;

– la convenzione n. 111 del 25 giugno 195868 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione;

– la convenzione n. 138 del 26 giugno 197369 concernente l’età minima di ammissione all’impiego; e

– la convenzione n. 182 del 17 giugno 199970 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul

lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione.

Gli otto accordi di base sono elencati nell’Allegato 4 dell’AP-LAPub. Una grande maggioranza dei 185 Stati membri dell’OIL, compresa la Svizzera, hanno ratificato tutti gli accordi di base dell’OIL. Inoltre secondo la Dichiarazione dell’OIL del 1998 inerenti ai principi e diritti fondamentali del lavoro tutti gli Stati membri sono tenuti in virtù della loro solo appartenenza all’OIL a rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, i diritti fondamentali che sono oggetto di tali accordi.

Per quanto riguarda gli offerenti provenienti dagli Stati dell’UE/AELS si applica l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone71, il cui all’Allegato I all’articolo 22 capoverso 2 fa riferimento alla Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi72. Nella direttiva gli Stati membri garantiscono a tutti i lavoratori distaccati le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 3 della direttiva, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro. Secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 2 dell’Accordo la Svizzera adotta tutte le misure necessarie affinché siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti nella direttiva. Nella misura in cui l’applicazione dell’Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma (art. 16 cpv. 2 dell’Accordo).

Cpv. 3

Gli offerenti devono comprovare su richiesta che osservano le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità di trattamento fra uomo e donna. Il committente può controllare esso stesso l’osservanza delle norme o

62Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, RS 822.11.

63 RS 0.822.713.9

64 RS 0.822.719.7

65 RS 0.822.719.9

66 RS 0.822.720.0

67 RS 0.822.720.5

68 RS 0.822.721.1

69 RS 0.822.723.8

70 RS 0.822.728.2

71 RS 0.142.112.681

72 Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, GU L 18 del 1997, pag. 1, nella versione in vigore al momento della firma dell’Accordo.