Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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Art. 22 Procedura su invito

Cpv. 1 e 2

La procedura su invito non è prevista nel diritto internazionale; essa si applica alle commesse all’infuori del settore dei trattati internazionali, nel rispetto dei valori soglia applicabili. Il diritto in vigore prescrive la procedura su invito in caso di acquisto di beni se la commessa ha un valore pari o superiore a 50 000 franchi. Nella nuova ordinanza sui valori soglia questo valore soglia è adeguato a quello previsto per le prestazioni di servizio e le prestazioni edili, per cui la procedura per incarico diretto è ammessa fino a una commessa del valore di 150 000 franchi. La procedura su invito è quindi applicabile agli acquisti di tutti i beni, le prestazioni di servizio e le prestazioni edili a partire da 150 000 franchi fino all’importo dei valori soglia fissati a livello internazionale. Il capoverso 2 corrisponde alla legislazione in vigore (art. 35 cpv. 3 lett. g e h OAPub).

Cpv. 3

Nella procedura su invito l’acquisto di armi, munizioni e materiale bellico ai sensi dell’articolo 11 AP-LAPub può essere effettuato senza limiti di importo dato che non rientra nel settore dei trattati internazionali.

Cpv. 4 e 5

La scelta o la limitazione degli offerenti ammessi alla procedura su invito rientra nell’apprezzamento del committente. Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 35 capoverso 1 OAPub. Per garantire un minimo di concorrenza il committente dovrebbe procurarsi almeno tre offerte. Nella prassi questa condizione è adempita se vengono invitati almeno tre offerenti, ma non devono essere presentate altrettante offerte. L’ordinanza disciplina i dettagli.

In considerazione degli sforzi volti ad accelerare la procedura di aggiudicazione, non sono previsti termini minimi nella procedura su invito. Inoltre, nella prassi è spesso concesso un termine di pochi giorni per la presentazione delle offerte nel caso di prodotti standard (ad es. materiale di cancelleria) per i quali gli offerenti possono ricorrere ai loro listini prezzi (eventualmente ribassati). Questa possibilità non deve essere inutilmente limitata. L’ulteriore modo di procedere corrisponde a quello della procedura di pubblico concorso e della procedura selettiva.

Art. 23 Incarico diretto

La procedura per incarico diretto era già prevista all’articolo XV del GPA 1994 e lo è anche nella legislazione europea (art. 32 della Direttiva 2014/24/UE e art. 50 della Direttiva 2014/25/UE) e nell’articolo 16 LAPub. Come già nel GPA 1994, anche la frase introduttiva dell’articolo XIII GPA 2012 («Incarico diretto») prevede la riserva secondo la quale il committente non può ricorrere a questa procedura allo scopo di evitare la concorrenza tra gli offerenti o di discriminare gli offerenti di altre Parti.

Cpv. 1

Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica la commessa direttamente all’offerente e senza bando. Il committente entra quindi direttamente in trattativa con un offerente, senza indire preliminarmente un bando. Questa procedura non è uno strumento equivalente alla procedura di pubblico concorso o alla procedura selettiva poiché, per definizione, non è data concorrenza tra gli offerenti. I principi del diritto in materia di aggiudicazioni – economicità, trasparenza, concorrenza – sono presi in considerazione solo in misura ridotta.

Cpv. 2

Il capoverso 2 recepisce nel diritto nazionale l’elenco dei casi eccezionali dell’articolo XIII:1 lett. a–h GPA 2012, che consentono l’aggiudicazione mediante incarico diretto. Salvo poche eccezioni l’elenco corrisponde alla legislazione attuale (art. 13 cpv. 1 OAPub). Secondo la prassi costante dei tribunali questi casi vanno interpretati in maniera restrittiva in considerazione del loro carattere eccezionale89. Normalmente sono casi in cui la procedura di pubblico concorso e la procedura selettiva non potrebbero essere effettuate o non sarebbero opportune, ad esempio perché l’obbligo di protezione dei diritti della proprietà intellettuale impedisce ogni concorrenza, perché si tratta di appalti successivi o di appalti urgenti dovuti a motivi imprevedibili.

Lett. b: di regola il committente non può constatare autonomamente l’esistenza di un accordo in materia di concorrenza. Tuttavia, se sussistono indizi di un accordo si può contattare la COMCO e ottenere una prima valutazione. Se ha motivi sufficienti per presumere un accordo in materia di concorrenza, il committente dovrebbe avere la possibilità di eseguire una procedura per incarico diretto nella misura in cui non vi sia una concorrenza residua al di là del cartello creato nell’ambito del bando di concorso.

Lett. c: questa fattispecie corrisponde alla normativa attuale consolidata. Essa è adempita se una commessa può essere aggiudicata soltanto a un determinato offerente a causa delle peculiarità tecniche o artistiche di tale commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale. Ciò si verifica ad esempio quando, in assenza di alternative adeguate, questo offerente è l’unico a essere in grado di fornire un determinato prodotto o una determinata prestazione edile o di servizio. Per giustificare la procedura per incarico diretto il committente è tenuto a illustrare i motivi tecnici, ma anche a spiegare in maniera credibile e (se possibile) a fornire la prova che questi motivi esigono necessariamente la procedura per incarico diretto90. Le clausole contrattuali che limitano la concorrenza nell’ambito di un appalto pubblico (ad es. una promessa di contrattare) non costituiscono né peculiarità tecniche né peculiarità artistiche e non rappresentano dunque motivi ammissibili con cui appellarsi all’eccezione di cui alla lettera c. In caso di ricorso contro una procedura per incarico diretto, l’onere della prova di essere disposto a e in grado di fornire prestazioni intercambiabili incombe all’offerente che interpone ricorso91.

Lett. d: per l’applicazione della clausola d’urgenza secondo la lettera d è necessario che siano adempite cumulativamente alcune condizioni, ovvero deve verificarsi un evento imprevedibile che è all’origine di una situazione di urgenza e questo evento non deve essere imputabile al committente (ad es. per negligenza) né essere il risultato della sua pianificazione. L’urgenza deve essere tale da non permettere al committente di adempiere i propri obblighi nel caso in cui esegua una procedura di pubblico concorso, selettiva o su invito.

La lettera e riguarda le commesse successive. Questa disposizione prevede d’ora in poi la procedura per incarico diretto se all’offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni per sostituire, completare o ampliare forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, poiché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determina costi supplementari sostanziali. Simili motivi possono ad esempio risiedere nel fatto che i materiali, le prestazioni di servizio,

89 Cfr. CRM 2000–007 del 3 novembre 2000, consid. 4a.

90 Cfr. CRM 2000–007 del 3 novembre 2000, consid. 4b.

91 Cfr. DTAF 3402/2009 del 6 luglio 2010, consid. 3.2.7 e 4.3.