Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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restrizione dell’accesso al mercato. In questo senso ad esempio la manutenzione o l’esercizio di sistemi IT, sovente ammortati su un lungo periodo per motivi di redditività, esigono contratti di lunga durata. L’opportunità di una durata superiore a quattro anni e delle restrizioni della concorrenza che ne conseguono va verificata nel singolo caso. Le medesime condizioni si applicano alla proroga dei contratti esistenti, sebbene tale proroga vada valutata in maniera più severa della conclusione di un nuovo contratto.

Cpv. 6

Nel caso dei contratti di durata indeterminata la rimunerazione mensile stimata va moltiplicata per 48. In linea di massima i contrati di durata indeterminata non devono essere strutturati in modo da escludere dal mercato altri offerenti per un tempo eccessivamente lungo.

Art. 18 Diritto d’esame degli atti

Cpv. 1

La presente disposizione riprende la regolamentazione dell’articolo 5 capoverso 1 OAPub, secondo la quale in assenza di concorrenza (segnatamente in caso di aggiudicazione mediante incarico diretto) l’offerente deve concedere un diritto d’esame per quanto riguarda il calcolo del prezzo. D’ora in poi non è più necessario un accordo separato tra il committente e l’offerente; il diritto d’esame si applica direttamente in base alla legge. Esso è destinato a garantire la possibilità di acquistare le prestazioni a condizioni economiche in un regime di non concorrenza. Se dalla verifica risulta che il prezzo convenuto è troppo alto, l’obbligo di rimborso o di futura riduzione del prezzo viene imposto mediante una decisione impugnabile autonomamente (art. 55 cpv. 1 lett. h AP-LAPub). Non è invece possibile aumentare il prezzo a seguito del risultato della verifica. I dettagli sono disciplinati nella pertinente direttiva del DFF87. Se viola i propri obblighi relativi all’esame degli atti delle autorità, l’offerente può essere escluso da future commesse per un periodo massimo di cinque anni (art. 47 cpv. 1 AP-LAPub).

Il capoverso 2 corrisponde alla prassi attuale. Si tratta di un atto di assistenza amministrativa.

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a disciplinare eccezioni al diritto d’esame degli atti previsto dal capoverso 1, nonché altri dettagli come la verifica del prezzo (art. 17 e 18 AP-LAPub).

Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione Art. 19 Tipi di procedura

Cpv. 1 e 2

Anche in futuro esisterà come finora un numero fisso di procedure ammesse: la procedura di pubblico concorso e la procedura selettiva (cpv. 1) nonché la procedura su invito e la procedura per incarico diretto (cpv. 2). Non sono ammessi nuovi tipi o tipi misti di procedura. Ciò non significa tuttavia che i tipi di procedura previsti non possano essere completati con elementi specifici al bando. La condizione è dettata dal principio secondo cui in ogni momento deve essere riconoscibile la procedura prevista dalla legge che viene applicata. Gli elementi della procedura che ne determinano il tipo devono sempre essere riconoscibili. Gli elementi specifici devono inoltre rispettare i principi generali del diritto in materia di appalti pubblici, ossia l’economicità, la parità di trattamento e la trasparenza.

Sempre che non sia prescritto dalla legge, la scelta della procedura compete al committente. Esso può optare per una procedura di livello superiore (ovvero la procedura di pubblico concorso o la procedura selettiva anziché la procedura su invito; la procedura su invito anziché la procedura per incarico diretto), seppure la legge richieda soltanto una forma di procedura più semplice. Il committente decide a favore della procedura di pubblico concorso o della procedura selettiva in funzione di aspetti pratici, tenendo conto in particolare della complessità delle prestazioni da acquistare e del numero di offerte attese. La procedura per incarico diretto, nell’ambito della quale l’aggiudicazione è effettuata direttamente e senza bando, è applicabile soltanto in determinate situazioni eccezionali e in caso di commesse il cui valore è inferiore a 150 000 franchi.

Art. 20 Pubblico concorso

Cpv. 1 e 2

La procedura di pubblico concorso è la madre di tutte le procedure di aggiudicazione. Nel suo contesto le prestazioni sono messe direttamente a concorso. Non viene effettuata una preselezione degli offerenti. Tutti gli offerenti interessati presentano direttamente le loro offerte. Il committente può escludere dalla procedura gli offerenti inadeguati tramite una decisione impugnabile singolarmente (art. 55 cpv. 1 lett. f AP-LAPub) oppure non prenderli in considerazione nella decisione di aggiudicazione.

Sia la procedura di pubblico concorso che la procedura selettiva descritta di seguito garantiscono pieno accesso al mercato. Il committente può scegliere liberamente tra i due tipi di procedura. In entrambe le procedure è possibile ridurre il termine per la presentazione delle offerte, ma non il termine per le domande di partecipazione (art. 49 AP-LAPub).

Art. 21 Procedura selettiva

Cpv. 1 e 2

La procedura selettiva inizia anch’essa con un bando pubblico. Gli offerenti interessati devono anzitutto presentare la loro domanda di partecipazione alla procedura.

Cpv. 3 e 4

Il committente esamina l’idoneità degli offerenti che hanno presentato una domanda di partecipazione alla procedura. Mentre la scelta degli offerenti ammessi alla procedura su invito rientra nel potere discrezionale del committente, nel quadro della procedura selettiva il numero di offerenti è ridotto a seguito di un esame strutturato della loro idoneità. La decisione relativa all’idoneità (prequalificazione) è impugnabile singolarmente (art. 55 cpv. 1 lett. b AP-LAPub). Soltanto gli offerenti prequalificati sono invitati a presentare un’offerta.

Se resta garantita una concorrenza efficace, in aggiunta all’esame preliminare dell’idoneità, nella procedura selettiva esiste inoltre la possibilità di limitare, per motivi di efficienza, il numero degli offerenti che possono presentare un’offerta. Al riguardo la giurisprudenza impone un doppio obbligo al committente: da un lato, la necessità di limitare il numero di offerenti deve essere oggettivamente motivata. D’altro lato, l’intento di limitare il numero degli offerenti e il numero massimo di offerenti ammessi devono già essere resi noti nel bando88.

87 Direttiva del DFF del 28 dicembre 2009 concernente la convenzione su un diritto d’esame nell’ambito degli acquisti della Confederazione.

88 Cfr. CRM 003/98 dell’8 ottobre 1998 (GAAC 65.41), consid. 4 seg.