Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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Il capoverso 3 contiene una clausola prevista dagli articoli VI:3 GPA 1994 e X:4 GPA 2012, nonché dagli articoli 16a capoverso 4 OAPub e § 15 DAAP secondo la quale in linea di massima è contrario al diritto in materia di appalti pubblici menzionare nella descrizione della prestazione determinati marchi o nomi di commercio, brevetti, diritti d’autore, modelli o tipi, come pure requisiti relativi a determinate provenienze o a determinati offerenti o produttori. È fatta eccezione se la prestazione non può essere descritta in un’altra modalità sufficientemente precisa e comprensibile. Questa eccezione si verifica nella prassi e pertanto non è possibile prevedere un divieto assoluto. Il committente può nondimeno ricorrere alla scheda informativa di un determinato prodotto soltanto se le esigenze tecniche sono formulate in maniera talmente aperta da poter essere adempite anche da un altro prodotto. Se esige eccezionalmente specificazioni tecniche orientate su prodotti e prestazioni di servizio di determinati offerenti, il committente deve anche ammettere prodotti e prestazioni di servizio della concorrenza purché ne sia comprovato l’adempimento delle esigenze richieste. Il committente deve indicare questa possibilità nella documentazione del bando ricorrendo alla locuzione «o equivalente» oppure utilizzando una designazione corrispondente110.
Cpv. 4
Conformemente all’articolo X:6 GPA 2012 il capoverso 4 prevede in forma separata le specificazioni tecniche per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell’ambiente. Questa regolamentazione sottostà alla riserva dei limiti di cui all’articolo 13 (cfr. art. X:1–5 GPA 2012) e non può causare una forma di protezionismo od ostacolare in altro modo il commercio. Oltre al divieto di discriminazione (art. IV GPA 2012) devono essere osservare le disposizioni dell’articolo XXII:6–8 GPA 2012 (nessuna nuova misura discriminatoria o eliminazione di quelle esistenti [stand still], contenuto di futuri negoziati e attuazione del programma di lavoro sullo sviluppo sostenibile del GPA 2012). La formulazione di specificazioni tecniche non deve inoltre provocare una distorsione occulta della concorrenza.
Art. 35 Consorzi e subappaltatori
Cpv. 1
I consorzi sono già ammessi in linea di massima dalla legislazione in vigore (art. 21 OAPub). Essi, come anche i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali, devono sempre essere resi noti. Non esiste tuttavia un diritto (giustiziabile) degli offerenti all’istituzione di un consorzio; il committente dispone al riguardo di un ampio potere di apprezzamento. Sovente le prestazioni da acquistare possono essere senz’altro offerte da un solo offerente.
Cpv. 2
Il diritto in materia di appalti pubblici deve consentire acquisti economici e neutrali sotto il profilo della concorrenza; esso non è destinato a promuovere determinati settori economici o forme organizzative. I consorzi possono essere limitati o addirittura esclusi per motivi fondati. Una simile esclusione è in particolare giustificata se un eccessivo dispendio di risorse per il coordinamento pregiudica lo scopo dell’appalto o genera inutili costi di transazione.
Considerazioni analoghe sono alla base dell’ammissione o dell’esclusione dei subappaltatori. Già la sola verifica dei criteri di idoneità può causare difficoltà al committente nel caso di un numero elevato di subappaltatori (fermo restando che a seconda delle circostanze i subappaltatori non devono adempire tutti i criteri di idoneità). Se si escludono sia i consorzi che i subappaltatori diviene necessaria una motivazione qualificata. Al contrario, l’ammissione di subappaltatori compensa l’esclusione di consorzi.
Cpv. 3
Le candidature multiple di subappaltatori non sono auspicabili per quanto concerne il diritto in materia di concorrenza. Da un lato, esse possono agevolare collusioni tra gli offerenti e, d’altro lato, una parte – in alcuni casi determinante – delle offerte (essendo identica) verrebbe neutralizzata dal punto di vista del diritto in materia di appalti pubblici. La concorrenza tra offerenti ne risulta indebolita. È pertanto necessario un motivo sufficiente (ad es. conoscenze ed esperienze particolari, diritti della proprietà intellettuale o contratti di appalto totale o generale) per ammettere candidature multiple.
Cpv. 4
Questa disposizione intende impedire le offerte di offerenti «virtuali», ovvero di offerenti che non assumono personalmente compiti o assumono soltanto compiti marginali. L’interposizione di simili offerenti, che mettono principalmente a disposizione il loro nome, provoca necessariamente costi supplementari. I committenti devono acquistare le prestazioni direttamente dai fornitori. In casi motivati si può derogare a questo principio. Il contenuto caratteristico della prestazione è determinato in funzione del bando.
Art. 36 Lotti e prestazioni parziali
Cpv. 1
I lotti e le prestazioni parziali non possono essere utilizzati per frazionare una commessa o come strumento per sfuggire all’applicazione dei valori soglia (art. II:6 GPA 2012). In linea di massima si stabilisce che l’offerente deve presentare un’offerta globale per le prestazioni messe a concorso. Offerte parziali per singole parti delle prestazioni non sono prese in considerazione.
Cpv. 2
A discrezione del committente, una prestazione può essere messa a concorso nel suo complesso o in parti (lotti). Da un lato, la concentrazione del volume può comportare vantaggi in termini di prezzi. D’altro lato, la suddivisione di un appalto in singoli lotti promuove la concorrenza e fa aumentare in particolare le possibilità per le PMI di partecipare ad appalti importanti.
Gli offerenti non hanno il diritto di scomporre la prestazione. Tale scomposizione può nondimeno essere consigliabile per rispettare i termini previsti o per evitare dipendenze. I lotti possono in particolare essere costituiti in funzione di aspetti geografici (ad es. Svizzera orientale e occidentale), materiali (come lavori di tinteggiatura, di gessatura), quantitativi o temporali. La valutazione e l’aggiudicazione vengono effettuate separatamente per ogni lotto. Vale sempre il principio secondo cui la suddivisione della prestazione globale in lotti non deve consentire di eludere il tipo di procedura determinante.
L’aggiudicazione viene effettuata separatamente per ogni lotto. Gli offerenti possono presentare offerte per singoli lotti o per tutti i lotti. Nella documentazione del bando il numero di lotti ammesso per offerente può tuttavia essere limitato.
Cpv. 3
Gli offerenti sono in linea di massima liberi di presentare offerte per uno o più lotti. Questa libertà di scelta può essere limitata. Il committente (ad es. per evitare dipendenze) può così stabilire che ogni lotto sia aggiudicato a un offerente diverso o che un offerente
110 Cfr. rapporto esplicativo del DFF del 1° gennaio 2010 ad art. 16a cpv. 4 OAPub, pag. 11.