Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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Lett. c: i criteri di idoneità sono esigenze minime in ordine all’idoneità degli offerenti e pertanto non vengono di norma ponderati. Costituisce un’eccezione la prequalificazione nell’ambito della procedura selettiva. Dato che in questa procedura solo un numero determinato di offerenti idonei sono autorizzati a presentare un’offerta, la prequalificazione deve sfociare in una graduatoria. Questa può essere ottenuta soltanto valutando i singoli criteri di idoneità.

Lett. d: la ponderazione dei criteri di aggiudicazione deve essere indicata unicamente se non sussiste un’eccezione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 AP-LAPub. In caso di appalto di soluzioni, di proposte di soluzione o di modi di procedere, una ponderazione anticipata dei criteri di aggiudicazione è quasi impossibile.

Lett. g: nel caso degli appalti della Confederazione generalmente l’apertura delle offerte non è pubblica. Esistono comunque casi in cui le offerte sono aperte pubblicamente. Questo margine di manovra concesso ai servizi di aggiudicazione non deve essere limitato.

Art. 41 Apertura delle offerte

Cpv. 1

Dopo la loro ricezione le offerte sono aperte nel quadro di una procedura formalizzata e verificate quanto alla loro completezza formale. In questo modo si evitano miglioramenti successivi delle offerte nell’interesse della parità di trattamento degli offerenti. La tradizione cantonale dell’apertura pubblica delle offerte non si è affermata a livello di Confederazione. Ciò è riconducibile a due motivi: da un lato, in seno alla Confederazione già in passato esisteva la possibilità di avviare negoziazioni sulle offerte. Se gli offerenti sono a conoscenza delle offerte dei loro concorrenti non è possibile condurre negoziazioni efficaci. D’altro lato, l’apertura pubblica delle offerte comporta il pericolo dello scambio di prezzo tra gli offerenti. Un simile scambio di prezzo è poco auspicabile per quanto concerne il diritto in materia di concorrenza poiché favorisce pratiche concordate in caso di bandi futuri.

Cpv. 2

Dopo la loro apertura le offerte pervenute sono registrate in un verbale. Al riguardo si procede unicamente a una verifica formale dei dati e alla loro conservazione. Osservazioni sul contenuto delle offerte non sono iscritte a verbale. Il verbale è messo agli atti concernenti l’aggiudicazione. Esso è accessibile conformemente alla legge sulla trasparenza, fermo restando che eventuali segreti d’affari e indicazioni confidenziali devono essere debitamente tutelati. La pubblicazione del verbale dell’apertura delle offerte può essere effettuata soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione di aggiudicazione.

Art. 42 Verifica e valutazione delle offerte

Cpv. 1

I capoversi 1 e 2 corrispondono in ampia misura alla legislazione in vigore e riuniscono i principi degli articoli 25 OAPub e § 28 DAAP.

Le offerte presentate vanno anzitutto verificate sotto il profilo dell’osservanza delle esigenze di forma (presentazione tempestiva, completezza, firme ecc.). Successivamente le offerte vanno rettificate dal punto di vista tecnico e aritmetico e verificate sulla base dei criteri di idoneità e di aggiudicazione. Va infine allestita una tabella comparativa di tali offerte, che fungerà da base per la decisione di aggiudicazione.

Gli errori di calcolo evidenti sono rettificati d’ufficio (cpv. 1). Ciò significa che simili errori non si oppongono alla presa in considerazione dell’offerta. L’offerta rettificata va integrata nella valutazione. Il concetto di «errori di calcolo» utilizzato in questa sede corrisponde a quello del diritto civile, sancito all’articolo 24 capoverso 3 CO. Si tratta pertanto di un’operazione aritmetica effettuata in maniera errata con i valori indicati correttamente nell’offerta. Ne è ad esempio il caso se per una fornitura di materiale di 1000 m3 a un prezzo di 2 franchi/m3 è calcolato un prezzo complessivo di 200 franchi anziché di 2000 franchi. Un simile errore deve essere rettificato e non compromette la validità dell’offerta. Vanno invece differenziati dagli errori di calcolo evidenti gli errori di calcolo intenzionali o accidentali (ad es. la fornitura e la consegna di un determinato tipo di calcestruzzo a 150 anziché a 250 franchi perché non sono stati inclusi i costi di trasporto) oppure gli errori nella dichiarazione del prezzo dell’offerente (ad es. listelli di legno franco segheria a 35 franchi al m3 anziché a 350 franchi al m3). In questi casi la rettifica non è ammessa.

Nella prassi la verifica e la valutazione delle offerte sono documentate. È quanto impone il principio di trasparenza, e in caso di verifica successiva ciò permette di illustrare ad esempio i motivi alla base dell’aggiudicazione concreta. I dettagli sono disciplinati nell’ordinanza.

Cpv. 2

La rettifica delle offerte ha lo scopo di garantire la loro comparabilità, in particolare con riferimento alle indicazioni correlate con il rapporto qualità/prezzo. Essa si limita in linea di massima alla correzione di errori involontari e non può determinare una modifica delle offerte o una correzione delle lacune a posteriori (con l’eccezione della rettifica degli errori di calcolo)114.

Rientra nel potere discrezionale del committente decidere se e come provvedere alla rettifica delle offerte, fatta salva la parità di trattamento degli offerenti. Se le offerte vengono rettificate per renderle oggettivamente confrontabili, occorre indicare in maniera tracciabile sia l’iter che il contenuto.

Cpv. 3

Questa disposizione si basa sull’articolo XV:6 GPA 2012 ed è prevista anche nella legislazione in vigore (art. 25 cpv. 4 OAPub). Essa autorizza il committente a chiedere all’offerente se ha compreso correttamente le condizioni di partecipazione e le modalità di esecuzione della commessa in caso di offerta con un prezzo inusitatamente basso. La sua offerta può essere esclusa se l’offerente non è in grado di garantire, o non garantisce in maniera convincente, il rispetto di queste condizioni né è in grado di dissipare eventuali dubbi quanto a una corretta esecuzione della commessa (cfr. art. 46 lett. a AP-LAPub).

Le offerte inusitatamente basse non costituiscono di per sé un problema sotto il profilo del diritto in materia di appalti pubblici. Non sono invece ammesse le cosiddette offerte sleali ai sensi della LCSl. Un’offerta è sleale se un’impresa colma la differenza rispetto ai prezzi che coprono i costi con mezzi illegali, ad esempio violando i contratti collettivi di lavoro o facendo capo a risparmi risultanti da sottrazioni di imposte e di tasse. Nel singolo caso l’esclusione di un’offerta inusitatamente bassa si impone inoltre se dal passaggio da prezzi unitari a prezzi forfettari risulta un importante rischio di aggiudicazione per gli enti pubblici. L’esclusione di un offerente è altresì giustificata se da accertamenti approfonditi emerge che l’offerente non è effettivamente in grado di fornire le prestazioni richieste al prezzo offerto o di eseguire la commessa secondo le modalità richieste. Sarebbe invece improprio e quindi illecito tenere conto di simili dubbi in relazione alla qualità nella valutazione del prezzo per impedire in tal modo un’aggiudicazione indesiderata115.

114 Cfr. DTAF B-2675/2012 del 23 luglio 2012, consid. 4.

115 Cfr. CRM 2003-032 del 15 giugno 2004, consid. 2 segg.