Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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possa ottenere soltanto un numero determinato di lotti. Questa limitazione della libertà di scelta non può tuttavia essere sfruttata per favorire determinati offerenti o gruppi di offerenti.
Cpv. 4 e 5
La scomposizione delle prestazioni rende necessario il coordinamento delle persone coinvolte. Se intende imporre ai diversi aggiudicatari una collaborazione nella fornitura delle prestazioni, il committente lo deve annunciare nel bando (cpv. 4). Lo stesso dicasi se il committente intende riservarsi la possibilità di aggiudicare prestazioni parziali anche se viene presentata un’offerta globale (cpv. 5).
Art. 37 Varianti
Cpv. 1
La presente disposizione corrisponde all’attuale articolo 22a capoverso 1 OAPub. Le varianti presentano vantaggi e svantaggi. Da un canto, esse consentono soluzioni migliori di quelle definite nel bando. D’altro canto, esse rendono difficile il confronto delle diverse offerte e fanno aumentare i costi di transazione. Per questo motivo il committente può limitare le varianti (ad es. a un singolo settore) o escluderle del tutto. Non è necessario fornire una motivazione. Se non vengono limitate o escluse, è possibile proporre varianti. In ogni caso deve comunque essere presentata un’offerta per la «variante ufficiale».
Cpv. 2
Le varianti non perseguono l’obiettivo di acquistare una prestazione diversa da quella messa a concorso. Le varianti consentono piuttosto di illustrare altre soluzioni o proposte di soluzione. Esse devono quindi sempre presentare una differenza di contenuto per quanto riguarda le prestazioni rispetto a quanto previsto nel bando, ma devono comunque essere equivalenti all’oggetto dell’appalto dal punto di vista funzionale. Esse sono irrilevanti se vanno oltre l’oggetto della prestazione messa a concorso. Il capoverso 2 riprende la normativa dell’articolo 22a capoverso 2 OAPub. In caso di differenze nel tipo di prezzo il confronto tra le offerte diviene molto difficile. Se l’offerente opta soltanto a favore di un altro tipo di prezzo (ad es. un prezzo globale al posto del prezzo unitario) non si è in presenza di una variante, bensì di un’offerta non conforme al bando. Nel singolo caso il committente ha comunque la facoltà di strutturare la «proposta ufficiale» in modo che la descrizione del tipo di prezzo rimanga aperta al punto da rendere ammissibili anche diversi tipi di prezzo111. È necessario che le diverse offerte rimangano sempre comparabili e valutabili.
Art. 38 Esigenze di forma
Le offerte devono sempre essere presentate per scritto (art. XV:4 GPA 2012). La legge consente la presentazione in forma elettronica delle offerte ricorrendo a un’identificazione incontrovertibile degli offerenti. Le esigenze di forma, in particolare l’osservanza dei termini per la presentazione delle offerte e la completezza dei documenti, devono essere definite nel bando o nella relativa documentazione.
L’inosservanza delle esigenze di forma può comportare l’esclusione di un’offerta o la nullità della procedura di aggiudicazione. Non tutte le irregolarità giustificano comunque una simile sanzione. Per motivi di proporzionalità si può e si deve prescindere dall’esclusione di un’offerta o dalla dichiarazione di nullità della procedura se la lacuna constatata è relativamente modesta e se lo scopo dell’esigenza di forma in questione non ne è seriamente pregiudicato (divieto di eccesso di formalismo)112.
Capitolo 6: Iter della procedura di aggiudicazione Art. 39 Contenuto del bando
Il presente articolo attua i requisiti dell’articolo VII:2 e 3 GPA 2012 relativi al contenuto minimo del bando pubblico. Nella misura in cui un’indicazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione, lo stesso vale anche per la sua rettifica. Questa disposizione corrisponde all’attuale Allegato 4 dell’OAPub (Indicazioni minime per il bando pubblico di una commessa nell’ambito della procedura libera o selettiva).
Lett. m: le richieste relative alle lingue ufficiali nel settore degli appalti pubblici sono state a più riprese oggetto di interventi parlamentari113. Per esaminare a fondo questa tematica il Consiglio federale ha commissionato uno studio globale. Seguendo le raccomandazioni di questo studio, il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha deciso che in futuro nelle procedure dei bandi della Confederazione i documenti e le richieste dei partecipanti alla procedura saranno ammesse in tutte le lingue ufficiali. Nella procedura su invito il committente dovrebbe per quanto possibile procurarsi almeno un’offerta di un offerente proveniente da un’altra regione linguistica. Questa decisione sarà attuata a livello di ordinanza. La Conferenza degli acquisti della Confederazione ha inoltre emanato raccomandazioni per la promozione del plurilinguismo in ambito di acquisti pubblici. L’Amministrazione federale si impegna a elaborare una soluzione equa ed efficace e a tenere maggiormente conto del plurilinguismo nel settore degli appalti pubblici. Dato che questo modo di procedere provoca un maggiore dispendio e quindi costi più elevati per l’Amministrazione, negli avamprogetti si è scelto un compromesso tra promozione del plurilinguismo e maggiore efficienza dell’attività amministrativa. Questa ponderazione (maggiori costi per i contribuenti vs. plurilinguismo) è sottoposta al dibattito politico.
Il committente dovrà comunque essere libero di definire la lingua del progetto e – nel caso ad esempio delle opere edili – di adeguarla alla situazione geografica.
Lett. p: la ponderazione dei criteri di aggiudicazione non deve essere indicata per tutti i progetti di appalto. Nel caso dei bandi funzionali vi si può rinunciare (art. 33 cpv. 3 AP-LAPub).
Art. 40 Contenuto della documentazione del bando
Il committente mette a disposizione degli offerenti una documentazione del bando contenente tutte le informazioni necessarie per poter presentare offerte o domande di partecipazione. La documentazione del bando viene di norma messa a disposizione contestualmente al bando e anch’essa in forma elettronica.
111 Cfr. rapporto esplicativo del DFF del 1° gennaio 2010 ad art. 22a cpv. 2 OAPub, pag. 15.
112 Cfr. sentenza del TF 2D_50/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 2.4.
113 Ad es. 12.3739 mozione, Bandi della Confederazione. Equità tra le regioni linguistiche (N 19.09.2012, Hodgers); 12.3914 mozione, Appalti pubblici nelle tre lingue ufficiali della Confederazione (N 28.09.2012, de Buman); 12.3910 postulato, Legge sugli acquisti pubblici. Per combattere le distorsioni (N 28.09.2012, Darbellay); 13.4042 mozione, Bandi di concorso. Possibilità di redigerli nella lingua ufficiale di propria scelta (N 02.12.2012, Bourgeois); 14.3885 interpellanza, Appalti pubblici. Tutta la procedura di aggiudicazione nella lingua del luogo di costruzione (N 25.09.2014, Cassis).