Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine

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Le condizioni di partecipazione, i criteri di idoneità, gli elenchi, i sistemi di registrazione, le specificazioni tecniche e i criteri di aggiudicazione non possono essere scelti nell’intento o con l’effetto di ostacolare l’accesso al mercato e di creare inutili ostacoli al commercio internazionale.

Mentre i criteri di idoneità si riferiscono alle capacità e alle qualità degli offerenti, le specificazioni tecniche e i criteri di aggiudicazione sono sempre correlati alle offerte. Se l’offerente adempie i criteri di idoneità e la sua offerta è conforme alle specificazioni tecniche, il committente verifica se e in quale misura l’offerta soddisfa i criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni.

Fin dal 2010 il Consiglio federale si è dichiarato a favore di acquisti sostenibili103; di conseguenza il concetto di sviluppo sostenibile è stato recepito nell’articolo 27 capoverso 2 OAPub. Analogamente anche i Cantoni hanno inserito il concetto di «sviluppo durevole» nel catalogo dei criteri di aggiudicazione rilevanti (art. 32 cpv. 1 DAAP). A livello europeo si riscontra un’evoluzione analoga. Nel libro verde del 27 gennaio 2011 sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici la Commissione europea già rilevava quanto segue: «Un altro obiettivo complementare è far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni: fra questi la tutela dell’ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell’innovazione e dell’inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità»104.

All’articolo IX:1–3 GPA 2012 è prevista una base per la tenuta di sistemi di registrazione. Questi sistemi sono destinati a ridurre i costi di transazione senza impedire l’accesso al mercato. La disposizione concernente gli elenchi degli offerenti idonei è stata ora elaborata in base all’articolo 22 DAAP sulle liste permanenti e agli articoli 52 della Direttiva 2004/18/CE e 64 della Direttiva 2014/24/UE sugli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti. Oltre alla Confederazione soltanto due Cantoni, quelli del Vallese e di Turgovia, prevedono attualmente una normativa analoga nella loro legislazione. Gli altri Cantoni vi hanno rinunciato per motivi di libero accesso al mercato.

Art. 30 Condizioni di partecipazione

Cpv. 1 e 2

Gli offerenti devono adempire indistintamente le condizioni di partecipazione a prescindere dall’oggetto della prestazione e fornire la prova della loro osservanza. Nella prassi si è affermata l’autodichiarazione sulla base di prove formalizzate. Dichiarazioni errate possono comportare sanzioni penali e sanzioni previste dal diritto in materia di appalti pubblici. Il pagamento delle imposte e dei contributi alle assicurazioni sociali esigibili comprende, oltre alle imposte e alle tasse federali (IVA, contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP e LAINF), anche le imposte cantonali e comunali.

La parità di trattamento tra uomo e donna o l’osservanza della parità salariale può essere accertata autonomamente o da parte di terzi, ad esempio con lo strumento LOGIB. Il committente è libero di decidere quali dichiarazioni o prove intende esigere riguardo all’obbligo di osservare la parità salariale, le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro (cfr. all. 1 n. 6 AP-OAPub).

Art. 31 Criteri di idoneità

Il capoverso 1 definisce i criteri di idoneità quali criteri oggettivamente necessari e verificabili per l’esecuzione della commessa. Sebbene siano sempre riferiti alla persona dell’offerente, questi criteri vanno definiti con riguardo all’oggetto della prestazione. I criteri prescelti non devono limitare la cerchia degli offerenti più di quanto giustificato dall’oggetto dell’appalto (art. VIII:1 GPA 2012).

Il capoverso 2 prevede una disposizione potestativa per la formulazione dei criteri di idoneità. Ne risulta un’enumerazione non esaustiva delle tematiche che i criteri di idoneità devono considerare. Si tratta esclusivamente di esigenze riferite agli offerenti, ovvero delle capacità professionali, finanziarie, economiche, tecniche e organizzative degli offerenti, come pure della loro esperienza.

Cpv. 3

Rientra nell’apprezzamento del committente definire e richiedere le prove necessarie per i singoli criteri di idoneità. Non è pertanto sancito l’obbligo del committente di convalidare le prove chiedendo attivamente ulteriori informazioni. In caso di dubbi palesi sull’affidabilità di una prova se ne impone ovviamente una convalida.

Cpv. 4

Il capoverso 4 attua la regolamentazione dell’articolo VIII:2 GPA 2012, secondo la quale nello stabilire le condizioni di partecipazione all’appalto il committente non può richiedere che l’offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche. Questa disposizione è destinata a garantire la trasparenza e la non discriminazione e a non pregiudicare l’accesso al mercato. In questo modo sarebbero impediti legami pluriennali tra committenti e offerenti. Continua invece a essere lecito richiedere referenze ad altri committenti (cfr. art. VIII:2 lett. b GPA 2012). Commesse equivalenti di committenti pubblici o privati devono tuttavia essere sempre ammesse come referenze.

Il Tribunale federale ritiene in linea di massima lecito utilizzare le referenze sia come criteri di idoneità che come criteri di aggiudicazione (ad es. esigendo due referenze nell’ambito dei criteri di idoneità e assegnando punti nell’ambito dei criteri di aggiudicazione in caso di referenze supplementari). Non è peraltro illecito procurarsi anche referenze che gli offerenti non hanno indicato. Tuttavia, se tali referenze vengono utilizzate a scapito dell’offerente in questione, quest’ultimo deve avere la possibilità di esprimersi sulle stesse (diritto di essere sentiti)105.

Art. 32 Elenchi

Il GPA prevede all’articolo IX:7–13 GPA 2012 una cosiddetta «multi-use list». Gli elenchi servono a garantire uno svolgimento efficace del bando, nel senso che l’idoneità di un offerente non deve essere riesaminata ogni volta. Allo stesso tempo gli elenchi comportano il rischio di privilegiare gli offerenti che vi figurano. Entrambi questi aspetti devono essere ponderati. Vantaggi analoghi in termini di efficienza si possono anche conseguire con l’introduzione di profili di offerenti sulla piattaforma elettronica simap.ch. Anche in questo caso si deve tuttavia garantire che le indicazioni inserite siano sempre attuali e che gli offerenti privi di profilo non vengano svantaggiati.

Cpv. 1 e 2

103 Cfr. il rapporto esplicativo del DFF del 1° gennaio 2010, pagg. 19 seg.

104 Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011 sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici – Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, pag. 5.

105 Cfr. DTF 139 II 489, consid. 3.2 seg.