Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/11: Revisione della LF e dell'O sugli acquisti pubblici (LAPub/OAPub), ordinanza sui valori soglia nel settore degli appalti pubblici (OVS) · 48 pagine
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Il capoverso 1 precisa l’articolo 19 AP-LAPub e offre ai committenti la possibilità di tenere un elenco degli offerenti idonei. Il principio di trasparenza si applica anche alla tenuta di simili elenchi. Le indicazioni che devono essere pubblicate negli elenchi sono enumerate in maniera esaustiva al capoverso 2. L’iscrizione di nuovi offerenti, che provano la loro idoneità adempiendo i requisiti richiesti, deve avvenire in tempi ragionevolmente brevi (art. IX:10 GPA 2012). La pubblicazione è effettuata periodicamente sulla piattaforma elettronica della Confederazione e dei Cantoni e – a scelta del committente – su altri organi di pubblicazione. Le indicazioni devono essere costantemente aggiornate. L’accessibilità dei contenuti registrati nell’elenco è retta dalla legge sulla trasparenza.
Cpv. 3
Per garantire la qualità deve essere prevista una procedura che assicuri in ogni momento l’iscrizione e la verifica dell’idoneità di ogni offerente. Una simile procedura di verifica non deve essere effettuata soltanto al momento della presentazione della domanda di iscrizione, bensì in ogni momento e se necessario anche per la radiazione di un offerente dall’elenco.
Cpv. 4
A prescindere dalla loro iscrizione nell’elenco tutti gli offerenti devono poter comprovare caso per caso la loro idoneità in vista di una gara d’appalto mediante prove individuali.
Cpv. 5
Se l’elenco non viene più tenuto tutti gli offerenti che vi figurano devono esserne informati. Questa decisione organizzativa non può essere impugnata mediante ricorso.
Art. 33 Criteri di aggiudicazione
Cpv. 1
Il capoverso 1 introduce d’ora in avanti anche il concetto della valutazione del ciclo di vita. «Costi di ciclo di vita» è un concetto generico che comprende i costi di produzione, di esercizio e di smaltimento. In conformità con l’articolo 21 capoverso 1 LAPub viene fornito un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione, che vanno in parte qualificati come obiettivi secondari. La loro presa in considerazione non deve provocare una discriminazione occulta di singoli offerenti.
Il criterio della «sostenibilità» comprende gli aspetti economici, ecologici e sociali. L’aspetto della compatibilità ambientale può includere ad esempio fattori come l’inquinamento dell’acqua e dell’aria e il deterioramento del suolo. L’aspetto della sostenibilità sociale consente tra l’altro di tenere conto dell’occupazione di persone affette da problemi di salute, a condizione però che questi posti di lavoro presentino un nesso con l’appalto concreto. Le Raccomandazioni per una prassi sostenibile degli acquisti pubblici106 informano i servizi di aggiudicazione della Confederazione su come prendere in considerazione le esigenze ecologiche e sociali nel caso concreto.
Nell’ipotesi di aggiudicazioni riferite a persone (ad es. esperti, uffici di revisione) anche le presentazioni fatte dagli offerenti possono costituire possibili criteri di aggiudicazione, a condizione che aspetti come il prezzo e la qualità vengano presi adeguatamente in considerazione.
Cpv. 2
La possibilità di prendere in considerazione la formazione di apprendisti come criterio di aggiudicazione è già presente nella legislazione in vigore (art. 21 cpv. 1 LAPub). Si tratta di un «criterio potestativo» introdotto a seguito di un’iniziativa parlamentare107. La sua presa in considerazione rientra nel potere discrezionale del committente e avviene nel rispetto del principio della parità di trattamento. Il numero di posti di formazione deve essere stabilito in relazione con il numero complessivo dei posti di lavoro degli offerenti interessati con sede o succursale in Svizzera. È quindi determinante la proporzione relativa e non il numero assoluto108.
Cpv. 3
Ai fini della trasparenza i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione (relativa) devono essere comunicati nel bando o nella relativa documentazione (ivi compresa la documentazione relativa all’offerta per la procedura su invito). Nel caso dei cosiddetti bandi funzionali (in particolare se si ricorre al dialogo) si può eccezionalmente rinunciare alla comunicazione preliminare della ponderazione: se sono oggetto dell’appalto soluzioni, proposte di soluzione o modi di procedere sarebbe impossibile esigere già in anticipo la ponderazione dei criteri di aggiudicazione da parte del committente. Questi appalti sono caratterizzati proprio dal fatto che il committente ne indica unicamente lo scopo, ma non conosce ancora il percorso con cui raggiungerlo o non lo vuole scientemente indicare. L’incertezza quanto ai possibili contenuti delle offerte non consente di ponderare correttamente i criteri in anticipo. Il committente deve sempre definire anticipatamente l’ordine di priorità dei criteri e stabilirne in maniera tracciabile la valutazione.
Art. 34 Specificazioni tecniche
Cpv. 1
Il GPA 2012 prevede che i committenti si astengano dall’elaborare, adottare e applicare specifiche tecniche, o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l’effetto di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale (art. X:1 GPA 2012). Esso contiene inoltre un’enumerazione non esaustiva dei requisiti che rientrano nell’ambito delle specifiche tecniche (art. I lett. u GPA 2012).
Cpv. 2
In sintonia con l’articolo VI:2 GPA 1994 e con l’articolo X:2 GPA 2012 il committente definisce le specificazioni tecniche relativamente alle esigenze in fatto di prestazioni e di funzioni, fondandosi al riguardo su norme internazionali o su altri documenti normativi, su prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o su altri documenti normativi, nonché su raccomandazioni dei rami settoriali. Costituiscono ad esempio altri documenti normativi, diversi dalle norme tecniche, i documenti per la valutazione europea dei prodotti da costruzione ai sensi della legge sui prodotti da costruzione (LProdC)109. Le norme internazionali o i documenti normativi devono in particolare essere considerati disponibili ai sensi della presente disposizione se sono stati designati conformemente alle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera.
106 DFF/UFCL/CA, Acquisti sostenibili. Raccomandazioni per i servizi di acquisto della Confederazione, Berna, 2014. Consultabile all’indirizzo https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/hilfsmittel/merkblaetter.html
107 03.445 Iniziativa parlamentare. La formazione di apprendisti come criterio per l’aggiudicazione di appalti pubblici (N 20 giugno 2003, Lustenberger).
108 Cfr. sentenza del TF 2P.242/2006 del 16 marzo 2007, consid. 4.2.1 segg.
109 Legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente i prodotti da costruzione, RS 933.0.